ISSN 2385-1376
Testo massima
La stato di sofferenza è il risultato di una valutazione della situazione finanziaria complessiva di una società, per cui la sua segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia è legittima nel caso in cui questa si trovi in uno stato di profonda crisi di liquidità, anche se l’intermediario finanziario vanti nei confronti della società un solo credito di modesto importo.
È questo il principio espresso dal Tribunale di Bologna, dott.ssa Alessandra Arceri, con ordinanza emessa in data 11 marzo 2014 che ha rigettato la domanda cautelare di ordine di cancellazione o sospensione della segnalazione a sofferenza del nominativo in Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.
La società ricorrente, infatti aveva lamentato l’insussistenza dei presupposti per effettuare la detta segnalazione per non essere presenti protesti, esecuzioni o istanze di fallimento che avrebbero fatto presagire l’insolvenza fallimentare oltre ad essere l’inadempimento di un solo credito, peraltro, di un modesto importo specie se confrontato al fatturato complessivo.
Il Giudice, pur rilevando le circostanze dedotte dalla ricorrente a supporto della riconoscibilità della tutela cautelare, ha ritenuto la segnalazione a sofferenza da parte dell’Istituto di credito legittima poiché compiuta all’esito di una verifica dei rilevamenti finanziari e dati di bilancio di tenore inequivocabile, che davano conto della indisponibilità di liquidità immediata in considerazione di uno sbilanciato indebitamento, conseguenti al mancato incasso dei propri crediti di contributi pubblici.
Il Tribunale, perciò, ritenendo carente nella fattispecie il presupposto del fumus boni juris, ha rigettato la domanda cautelare condannato la soccombente alle spese del giudizio.
La decisione in commento evidenzia un mutamento della giurisprudenza in ordine agli aspetti da ricercare ai fini della valutazione sulla legittimità di una segnalazioni in Centrale Rischi, individuando nella crisi di liquidità un fattore di rischio determinante ai fini della sussistenza o meno del fumus per ordinarne la cancellazione.
Per ulteriori approfondimenti sulle segnalazioni alla Centrale Rischi si riporta ai seguenti articoli:
Ordinanza | Tribunale La Spezia, dott. Ettore Di Roberto | 29-01-2014
È escluso il danno all’immagine e all’onore per il garante in considerazione del limitato accesso.
Sentenza | Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Casoria – dott. Giuliano Tartaglione | 31-01-2014 | n.1549
Il provvedimento di cui all’art. 10 comma 6 d.lgs 150/2011 è solo eventuale e deve essere adottato in caso di inerzia dell’intermediario.
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice unico dott. Massimo Vaccari | 18-03-2013
L’illegittima segnalazione va tutelata con il rimedio cautelare tipico ex artt.10 e 5 D.Lgs. 150/2011.
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Andrea Mirenda | 14-01-2013
Responsabilità delle Banche.
Articolo giuridico | 24-04-2013
La diffida di pagamento e l’emissione di un decreto ingiuntivo non sono sufficienti a comprovare l’insolvenza del soggetto.
Ordinanza | Tribunale di Marsala, sezione feriale dott. Pasquale Russolillo | 05-08-2013
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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