ISSN 2385-1376
Testo massima
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
– la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Con sentenza n.3165 del 10/05/2013, il Tribunale di Torino, giudice Edoardo DI CAPUA si è pronunziato in merito alla cessazione della materia del contendere in un giudizio di appello avverso la decisione del giudice di pace ove era stato depositato un atto transattivo ove le parti avevano dichiarato di non definito la controversia anche in ordine alle spese del giudizio.
Il Tribunale ha ben precisato che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, cpc.
La detta decisione è conforme a numerose sentenza della Suprema Corte (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650) espresse in materia cessazione del contendere anche relazione alla compensazione delle spese processuali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in funzione di Giudice di Appello
in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 8130/12 R.G. ;
promossa da:
V.S.
PARTE APPELLANTE-
contro:
G.T.T. S.P.A.
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa in fatto.
1.1. Con atto di citazione datato 20.04.2011 la società G.T.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. TIZIO, ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Torino la sig.ra V.S., chiedendo:
– di dichiarare la responsabilità della sig.ra V.S. della interruzione forzata del servizio autotranviario del tram n. 5014 della linea 8 turno 3 avvenuto in data 26.07.2007 in OMISSIS e, per l’effetto
– di condannare la sig.ra V.S. al risarcimento dei danni subiti dalla società G.T.T. S.P.A. nella misura di Euro 194,86= o in quell’altra diversa misura maggiore o minore ritenuta equa e giusta.
1.2. La convenuta non si è costituita ed il Giudice di Pace ne ha dichiarato la contumacia.
1.3. All’esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 10663/11, depositata in data 22.11.2011, ha accolto la predetta domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 194,86= a favore della società G.T.T. S.P.A., oltre al rimborso delle spese processuali.
1.4. Con atto di citazione datato 08.03.2012, ritualmente notificato in data 09.03.2012, la sig.ra V.S. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la società G.T.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino.
Parte appellante ha fondato l’appello sulla nullità della notifica dell’atto di citazione ed ha concluso chiedendo di riformare la predetta Sentenza, annullandone gli effetti e, in subordine, di essere rimessa in termini ai fini dell’istruttoria.
1.5. Si è costituita la parte appellata società G.T.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. TIZIO, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la conferma della Sentenza impugnata.
1.6. All’udienza in data 25.01.2013 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art.190, 1° comma, cpc, richiamato dall’art.352, comma 1°, cpc .
1.7. In data 26.03.2013 l’Avv. CAIA ha depositato in Cancelleria atto di transazione firmato da entrambi i difensori della sig.ra V.S. nonché, per accettazione, dal difensore della società G.T.T. S.P.A.
2. Sulla “cessazione della materia del contendere“.
2.1. Come si è detto poc’anzi, in data 26.03.2013 l’AVV. CAIA ha depositato in Cancelleria atto di transazione firmato da entrambi i difensori della sig.ra V.S. nonché, per accettazione, dal difensore della società G.T.T. S.P.A.
Nel predetto atto i difensori della sig.ra V.S., muniti del potere di transigere nella procura speciale rilasciata a margine dell’atto di citazione in appello, hanno proposto al difensore della società G.T.T. S.P.A. di transigere la causa tramite la corresponsione omnicomprensiva della somma di Euro 600,00, precisando che con il buon fine del pagamento la SOCIETÀ G.T.T. S.P.A.”non avrà più nulla a pretendere per capitale e spese in forza della sanzione allegata all’atto di citazione e pedissequa sentenza oggetto di gravame”
Il difensore della società G.T.T. S.P.A. ha sottoscritto la predetta proposta per accettazione, perfezionando in tal modo il contratto di transazione.
2.2. Ciò chiarito, deve dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
– in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere;
– la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Per l’orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650.
Nel caso di specie, dev’essere senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto dell’intervenuta transazione, tramite la corresponsione omnicomprensiva della somma di Euro 600,00= da parte della sig.ra V.S., precisando che con il buon fine del pagamento la società G.T.T. S.P.A.”non avrà più nulla a pretendere per capitale e spese in forza della sanzione allegata all’atto di citazione e pedissequa sentenza oggetto di gravame” .
3. Sulle spese processuali.
3.1. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it ed in Giuraemilia – UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
3.2. Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l’espressa richiesta proposta in tal senso nella citata dichiarazione depositata in data 26.03.2013.
PQM
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 8130/12 R.G. promosso dalla sig.ra V.S. (parte appellante) contro la società G.T.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. TIZIO (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .
Così deciso in Torino, in data 08 maggio 2013.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sent. n. 3165/2013 depositata in data 10 maggio 2013
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Numero Protocolo Interno : 394/2013