Il D.L. n. 99/2017 nell’individuare gli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato oggetto di cessione, all’ art. 3.1.4, lettera a-i) esclude espressamente i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (cd. Unlikely to pay) e/o come ‘esposizioni scadute’ (cd. Past due) e i relativi rapporti contrattuali.
In riferimento a tali rapporti è pertanto legittima la prosecuzione del contenzioso pregresso da parte della Banca cedente in LCA.
Sebbene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14074 del 01/06/2018 abbia affermato che ai fini della rideterminazione del saldo contabile il Giudice di merito può svolgere un accertamento tecnico contabile in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, anche se incompleti, la ricostruzione non può mai essere effettuata laddove la stessa sia stata necessitata dall’inerzia del cliente, parte sulla quale grava in via esclusiva l’onere di produrre l’intera documentazione contrattuale e contabile afferente il rapporto dedotto in giudizio.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Torino, Pres. Rel. Renata Silva con la sentenza n. 1535 del 24.08.2018.
Nella fattispecie in disamina una ditta conveniva in giudizio una Banca chiedendo l’accertamento, in riferimento a due distinti rapporti, della nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali, agli addebiti di cms, spese, competenze e oneri non pattuiti e la conseguente rideterminazione del saldo.
Il Tribunale di Verbania accoglieva parzialmente la domanda attorea, rideterminando il saldo dei rapporti intrattenuti dalla cliente, determinando un importo a credito della stessa.
Avverso tale decisione proponeva appello la Banca rilevando la mancanza in atti della serie continua degli estratti conto relativi ai rapporti impugnati e censurando la decisione del Tribunale che non avrebbe dovuto ritenere non assolto l’onere probatorio gravante su controparte e comunque giudicare non attendibili le risultanze della perizia contabile lì eseguita, con conseguente rigetto, in ogni caso, dell’azione avversaria di ripetizione.
Resisteva la cliente chiedendo il rigetto del gravame.
Parte appellante veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ex D.L. n. 99/2017 con cui all’ art. 3 veniva disposta la cessione ad altro intermediario dei complessi aziendali dell’istituto.
In seguito all’interruzione del giudizio stante l’apertura della procedura concorsuale, lo stesso veniva riassunto dalla Banca in LCA.
In sede di precisazione delle conclusioni, l’appellata chiedeva di dichiararsi il difetto di legittimazione dell’appellante, sostenendo che il citato D.L. n. 99/2017, prevedesse all’ art. 3 la cessione dei contenziosi civili relativi ai giudizi già pendenti.
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione proposta dalla cliente in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 99/2017, le cessioni hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori; inoltre l’art. 3 cit. detta una disposizione specifica per delimitare l’ambito della responsabilità del cessionario per i debiti pregressi, stabilendo che la stessa si riferisce solo ai debiti, in sé considerati, relativi all’azienda ceduta e risultanti dai libri contabili obbligatori, non anche ai debiti che si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, pur in ipotesi di subentro in esse del cessionario.
Il Collegio ha precisato che nell’individuare le passività incluse nella cessione di azienda l’art. 3.1.2. al punto b), richiama i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all’esercizio dell’impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie nel prospetto allegato sub D, e tra questi individua espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni.
È altrettanto vero però – continua la Corte – che l’art. 3 prosegue con l’individuazione degli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato.
In particolare, secondo l’art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto, e, pertanto, non fanno parte dell’insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da BANCA CESSIONARIA”: a-i) “i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (cd. Unlikely to pay) e/o come ‘esposizioni scadute’ (cd. Past due) e i relativi rapporti contrattuali”.
Sulla base della documentazione in atti i Giudici torinesi hanno rilevato che le ragioni creditorie fatte valere dalla cliente erano relative a rapporti bancari cessati, secondo la sentenza del Tribunale, il 26.6.2013 e passati “ad incaglio” già a partire dall’11.7.2012 che non potevano essere considerati, al momento della definizione della posizione economica della Banca in LCA, come un credito certo della stessa e, pertanto, dovevano ritenersi esclusi dal perimetro della cessione.
Nel merito il Collegio, ha accolto le eccezioni dell’appellante rilevando l’incompletezza della documentazione contabile depositata dalla cliente, sulla quale – in via esclusiva – incombe il relativo onere.
Sul punto i Giudicanti hanno precisato che, sebbene la Corte di Cassazione con la sentenza del 01/06/2018, n. 14074 abbia affermato di recente che il Giudice di merito può svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, anche se incompleti, la ricostruzione non possa mai essere effettuata laddove la stessa sia stata necessitata dall’inerzia del cliente.
La Corte ha quindi ritenuto che la ricostruzione effettuata non potesse essere presa in considerazione, proprio perché derivante dal il mancato assolvimento all’onere della prova di parte attrice.
In ragione dei suesposti rilievi, la Corte territoriale ha accolto l’appello, condannando parte appellata al pagamento delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE BANCHE VENETE: IL CONTENZIOSO PREGRESSO VA RIASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA CEDENTE
LA RIASSUNZIONE NEI SOLI CONFRONTI DEL SOLO CESSIONARIO COMPORTA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
Ordinanza | Tribunale di Trieste, Giudice Roberta Mastropietro | 06.07.2018 |
BANCHE VENETE: I GIUDIZI INTERROTTI VANNO RIASSUNTI NEI CONFRONTI DELLA CEDENTE
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Ordinanza | Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu | 21.02.2018 |
LCA: ERRATA LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA BANCA CESSIONARIA
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Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta | 05.03.2018 | n.5116
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