Provvedimento segnalato dall’Avv. Roberto Rusciano di Napoli
Durante la fase di liquidazione coatta amministrativa, la società non viene meno come soggetto giuridico ma semplicemente ne cambiano i rappresentanti, sostituendosi agli amministratori i liquidatori.
La cessione dell’azienda comporta un mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione a titolo particolare, come tale ricadente nella disciplina dell’art.111 cod. proc. civ., e non a titolo universale, atteso che detta cessione, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell’intera azienda, non determina il venir meno della banca cedente, nè si correla ad alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita, pur se sottoposta alla procedura liquidatoria.
La notificazione del ricorso in riassunzione nei soli confronti del successore a titolo particolare non consente di ritenere impedito l’effetto estintivo di cui all’art. 305 c.p.c., essendo stata compiuta nei confronti di un mero litisconsorte facoltativo con esclusione del contraddittore necessario, rappresentato dalla parte originaria ovverosia, nella fattispecie, dagli organi della liquidazione coatta amministrativa subentrati al precedente rappresentante della società.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trieste, Giudice Roberta Mastropietro con l’ordinanza del 06.07.2018.
La pronuncia in commento prende le mosse da un giudizio promosso da un cliente nei confronti di una Banca veneta poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ex D.L. n. 99/2017, con cui all’ art. 3 veniva disposta la cessione ad altro intermediario dei complessi aziendali dell’istituto in LCA.
In seguito all’interruzione del giudizio conseguente all’avvio della procedura concorsuale, parte attrice riassumeva il processo nei soli confronti della cessionaria, la quale eccepiva la mancata riassunzione nei confronti della cedente e la conseguente l’estinzione del giudizio ex art 305 cpc.
Il Tribunale, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la cessione dell’azienda comporta un mutamento soggettivo del rapporto qualificabile come successione non a titolo universale ma a titolo particolare, come tale ricadente nella disciplina dell’art.111 cpc, e, atteso che in conseguenza della cessione non si determina l’estinzione della banca cedente, ma semplicemente ne cambiano i rappresentanti, sostituendosi agli amministratori i liquidatori.
Ciò posto, il Giudice ha rilevato che in tema di successione nel processo, l’art. 111 cpc nel prevedere che il processo prosegue tra le parti originarie, esclude che divenga litisconsorte necessario il successore a titolo particolare; pertanto la notificazione del ricorso in riassunzione nei soli confronti cessionario non consente di ritenere impedito l’effetto estintivo di cui all’art. 305 c.p.c., essendo stata compiuta nei confronti di un mero litisconsorte facoltativo con esclusione del contraddittore necessario, rappresentato, nella fattispecie, dagli organi della liquidazione coatta amministrativa subentrati al precedente rappresentante della società.
Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LCA: ERRATA LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA BANCA CESSIONARIA
Il cliente che rivendica il proprio credito deve insinuarsi nello stato passivo della Banca cedente
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta | 05.03.2018 | n.5116
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: È CARENTE LA NUOVA BANCA SE I RAPPORTI CONTROVERSI SONO ESTINTI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL’ENTE PONTE
Il rapporto escluso dalla cessione non si trasferisce al cessionario
Ordinanza | Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani | 29.03.2018 |
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