La cessione dei crediti ex art. 58 TUB è valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell’atto giuridico. A fronte di una intervenuta ‘cartolarizzazione’ dei crediti, il giudice deve essere in condizione di appurare l’avvenuta regolare cessione del rapporto controverso; al riguardo, è necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 923 del 28.10.2019.
Una società era intervenuta in un giudizio fra un debitore ed una banca cedente il credito, asserendo di essere divenuta titolare del credito di cui al provvedimento monitorio, in forza di contratto di cessione pro soluto di crediti e, a sostegno, depositava estratto della Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2017.
Il debitore contestava la legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria, sottolineando la mancanza di prova del fatto che la stessa fosse effettivamente divenuta titolare del credito controverso.
Il Tribunale di Forlì ha ritenuto che, ove il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, è onere del cessionario fornire la prova dell’avvenuta regolare cessione del rapporto controverso.
In materia trova applicazione l’art. 58 del TUB, a norma del quale, nell’ambito delle cessioni in blocco di crediti bancari, è sufficiente pubblicare la cessione sulla Gazzetta Ufficiale per la comunicazione al debitore ceduto. Tuttavia, resta pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili.
Premesso quindi che la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non essendo detto incombente un presupposto di validità dell’atto giuridico, qualora il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, al fine di fornire prova di tale titolarità il cessionario ha l’onere di produrre in giudizio il contratto di cessione, per comprendere quali crediti siano oggetto della cessione.
La titolarità del rapporto deve essere provata dal cessionario, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE IN G.U. DIMOSTRA LA TITOLARITÀ
È SUFFICIENTE INDICARE, PER LA CARATTERISTICA DEL CREDITO, LA DICITURA “IN SOFFERENZA”
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Amendola – Rel. Scoditti | 13.06.2019 | n.15884
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-dei-crediti-la-produzione-dellavviso-di-pubblicazione-in-g-u-dimostra-la-titolarita
CARTOLARIZZAZIONE CREDITO EX L. 130/99: SE IMPUGNATO IL MUTUO PER USURA, IL LEGITTIMATO PASSIVO È UNICAMENTE LA BANCA CEDENTE
IL CESSIONARIO SUBENTRA NELLE SOLE POSIZIONI DI CREDITO E NON IN QUELLE PASSIVE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Loredana Ferrara | 21.05.2018 | n.1742
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cartolarizzazione-credito-ex-l-13099-se-impugnato-il-mutuo-per-usura-il-legittimato-passivo-e-unicamente-la-banca-cedente
FALLIMENTO – CESSIONE DEL CREDITO – AMMISSIONE AL PASSIVO – NUOVA DISCIPLINA EX ART.115 LF
IL MUTAMENTO SOGGETTIVO NELLA TITOLARITÀ DI UN CREDITO GIÀ AMMESSO AL PASSIVO È UNA RETTIFICA FORMALE DELLO STATO PASSIVO CHE NON MODIFICA LE REGOLE DEL CONCORSO
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 15.07.2011 | n.15660
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-cessione-del-credito-ammissione-al-passivo-nuova-disciplina-ex-art-115-lf
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