È pacifico che l’effetto traslativo della cessione dei crediti si verifichi in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all’art. 1264 c.c., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell’informativa della cessione, al cedente.
È, quindi, vero che la pubblicazione dell’estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l’atto traslativo né è l’adempimento che produce l’effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell’avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti.
Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell’atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l’esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell’intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa, con l’ordinanza del 17 ottobre 2022, con la quale è stato accolto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento di sospensione del titolo, motivato sulla mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito, non risultando depositato in atti il contratto di cessione.
In applicazione del principio di diritto già menzionato, revocando l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Latina ha ritenuto sufficientemente provato il credito oggetto dell’opposizione, rilevando che il medesimo fosse ricompreso nell’oggetto del contratto di cessione di crediti in blocco.
L’avviso di tale cessione era stato pubblicato in G.U. con contestuale iscrizione della cessione in blocco nel registro delle imprese della cessionaria come da documentazione allegata al reclamo.
All’accoglimento del reclamo, è seguita la condanna alle spese in capo alla parte reclamata.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VI È LA NECESSITÀ DI PRODURRE ULTERIORI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara | 23.12.2022 | n.853
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
GLI EFFETTI DELL’OMESSO DEPOSITO DEI CODICI RELATIVI AI CREDITI TRASFERITI
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. – Petruzziello Rel. De Vivo | 13.06.2022 | n.2612
ART 58 TUB: IL CESSIONARIO DEVE DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELL’OPERAZIONE IN BLOCCO
IL MANCATO DEPOSITO DELLA PROVA DELLA CESSIONE RILEVA AI FINI DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende | 12.10.2022 | n.3943
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