In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
In tema di nullità della fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa antitrust in quanto contenente clausole conformi al modello ABI del 2003, il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui l’attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso deve essere provato dall’attore, secondo la regola generale di cui all’art. 2967 c.c.. per cui l’allegazione e la prova di tale ultima circostanza costituisce elemento costitutivo dell’intesa anticoncorrenziale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini con la sentenza n. 419 del 31 ottobre 2020.
La vicenda esaminata ha ad oggetto l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui a due fideiussori, in qualità di garanti una società poi fallita, era stato ingiunto il pagamento in favore di una Banca della somma di € 374.145,95.
A fondamento della spiegata opposizione, i garanti deducevano la carenza legittimazione attiva della Banca che aveva agito in via monitoria – cessionaria di crediti ceduti in blocco dall’istituto di credito con cui originariamente erano sorti i rapporti – contestando la mancanza di specificità dei crediti ceduti e la nullità della fideiussione per contrarietà all’art. 2 l. 287/90 nonché il mancato rispetto del termine di 6 mesi di cui all’art. 1957 c.c..
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle domande avversarie e l’integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva ed ha sottolineato come secondo recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ed ha rilevato dunque che il rapporto bancario che aveva dato origine alla pretesa creditoria rientrava nelle categorie indicate in Gazzetta Ufficiale e che pertanto erano rispettati i requisiti previsti dall’art. 58 Tub.
Con riferimento alla nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust in quanto contenente clausole conformi al modello ABI del 2003, il Giudice ha rilevato che mancava nella specie, l’allegazione e la prova circa l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, e pertanto in primo luogo dell’applicazione uniforme delle clausole contestate nel sistema bancario; ciò in quanto “il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui l’attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall’attore, secondo la regola generale di cui all’art. 2967 c.c.”, per cui l’allegazione e la prova di tale ultima circostanza costituisce elemento costitutivo dell’intesa anticoncorrenziale.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale di Lecco ha rigettato l’opposizione, condannando i fideiussori alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È sufficiente indicare, per la caratteristica del credito, la dicitura “in sofferenza”
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Amendola – Rel. Scoditti | 13.06.2019 | n.15884
IL CESSIONARIO HA L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO PER INDIVIDUARE I CREDITI CEDUTI
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 28.10.2019 | n.923
FIDEIUSSIONE ABI: NESSUNA NULLITÀ “ANTITRUST” DEI CONTRATTI “A VALLE”
PREVALE L’AUTONOMIA NEGOZIALE ED IL FIDEIUSSORE DISPONE DEL SOLO RIMEDIO RISARCITORIO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 10.11.2020
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