Il mero deposito della pubblicazione dell’avviso in G.U. non fornisce indicazioni sufficienti ad accertare che il credito oggetto di causa sia incluso nell’operazione di cessione in blocco in contestazione (“taluni crediti…sorti nel periodo compreso tra il 1983 ed il 2019” i cui debitori sono stati classificati a sofferenza) non essendo stati acquisiti ulteriori elementi documentali, che era onere dell’appellante produrre in giudizio, tali da consentire di individuare senza incertezze i singoli rapporti oggetto della cessione.
D’altra parte, l’annotazione dell’atto di cessione nel registro delle imprese e la sua pubblicazione nella GURI non è rilevante ai fini che qui interessano, servendo tali adempimenti pubblicitari ad altri fini: come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “una cosa è l’avviso della cessione necessaria ai fini dell’efficacia del trasferimento, un’altra cosa è la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass.n.2780\19), che avrebbe dovuto essere offerta al momento della proposizione dell’appello con la produzione del contratto di cessione.
Così si è espressa la Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara con la sentenza n. 853 del 23 dicembre 2022.
È accaduto che il cessionario di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, proponeva appello ad una sentenza del Tribunale di Patti che aveva operato il ricalcolo di un saldo sul conto corrente.
Parte appellata si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità, ex art.348 bis c.p.c., dell’appello proposto dal cessionario, chiedendo quindi di ritenere e dichiarare la sua carenza di legittimazione attiva e, conseguentemente, di adottare una declaratoria di inammissibilità del proposto gravame ed in via subordinata chiedeva il rigetto del proposto gravame per sua infondatezza.
In particolare, contestava la mancanza di prova in quanto era stata prodotta la sola Gazzetta Ufficiale, senza ulteriori documenti comprovanti la cessione del credito.
Il Collegio ha ritenuto che la carenza di legittimazione del cessionario, atteso che l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era generico poiché generava incertezze in relazione ai singoli rapporti oggetto della cessione.
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