L’art. 1264 c.c. prevede che la cessione del credito abbia effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione. Invero, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese nella sentenza n. 124 del 02.03.2021.
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