Provvedimento segnalato dall’Avv. Fulvio Graziotto del Foro di Imperia
Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.
La cessione del credito non costituisce un’operazione di finanziamento, ma il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale svolta dalla carrozzeria cessionaria del credito.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Travaglino – Rel. Pellecchia, con la sentenza n. 21765 del 28.08.2019.
Il caso ha riguardato la cessione di un credito verso la compagnia assicuratrice per il risarcimento a un danneggiato RCA, ceduto alla carrozzeria a titolo di pagamento per le prestazioni svolte. La compagnia assicuratrice aveva provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dall’autovettura, ma aveva rifiutato di pagare il corrispettivo per l’auto sostitutiva che l’autocarrozzeria aveva fornito al proprio cliente.
La compagnia di assicurazione eccepiva la nullità del contratto di cessione di credito per violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario: in tesi dell’assicurazione, la cessione del credito costituiva operazione di finanziamento posta in essere in assenza dei requisiti di legge.
I giudici di merito hanno accolto la tesi dell’assicurazione, ritenendo irrilevante, al fine di qualificare l’operazione in esame come finanziamento, il fatto che la cessione del credito sia avvenuta senza pagamento di una somma di denaro, venendo comunque in rilievo un’utilità finanziaria per il cedente, corrispondente al risparmio di spesa connesso al mancato esborso del corrispettivo alla autocarrozzeria che ha effettuato il noleggio del mezzo sostitutivo.
Ma la Suprema Corte, adita dall’autocarrozzeria, richiamandosi a precedenti decisioni, ha osservato che la cessione del credito costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito.
Sul punto ci sono decisioni già assunte dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4300/2019, Cass. 22601/2013, Cass. 51/2012, Cass. 52/2012), ma anche il chiaro dettato normativo dell’art. 1260 c.c., il quale specifica che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
Per questo motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
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