In materia di cessione del credito, qualora la società cedente, al momento della stipula del contratto, sia inesistente poiché precedentemente cancellata dal Registro delle imprese ai sensi dell’art. 118, comma 2, L.F, il negozio di cessione del credito sarà da considerarsi radicalmente nullo e/o inesistente.
La resistenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove la cessionaria è priva del tutto priva di titolarità del credito azionato nella quale il Giudice ha formulato proposta di definizione ex art.185 cpc integra una ipotesi di lite temeraria sanzionabile ex art. 96 cpc
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini con la sentenza n. 7073 del 15 luglio 2024.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una Banca al decreto ingiuntivo notificato da una società che deduceva di essere creditrice in forza di atto di cessione.
La Banca proponeva opposizione, deducendo che il contratto di cessione del credito posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria era stato perfezionato da un soggetto oramai estinto e privo di qualsivoglia capacità giuridica, trattandosi di società cancellata dal Registro delle Imprese.
Il Giudice riteneva tale motivo fondato, atteso che l’efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese determina, ai sensi dell’art. 2495 c.c., l’immediata estinzione della società, che non può più conservare la sua individualità, divenendo impossibile per chiunque agire in nome e per conto della stessa, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche.
Nel caso di specie, con la cancellazione della società cedente venivano meno i poteri di rappresentanza in capo al legale rappresentante, rendendo inesistente la successiva cessione del credito.
Inoltre, come è stato puntualmente rilevato nella giurisprudenza di merito, “la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, che non può più conservare la sua individualità, né può far valere la sua legittimazione attiva. Consegue da ciò che l’atto compiuto dalla società cancellata è nullo perché posto in essere da soggetto inesistente (nel caso di specie il tribunale, sulla base del suesposto principio, ha dichiarato che l’atto di rettifica del pignoramento immobiliare proveniente da società estinta e posto in essere da sedicente rappresentante legale della stessa è da considerarsi privo di qualsiasi effetto giuridico, in quanto proveniente da soggetto giuridico non più esistente e da persona fisica priva di qualsiasi potere di rappresentanza sostanziale e processuale)” (Trib. Benevento, 20 agosto 2021, in De Jure). Anche la Suprema Corte – sulla scorta dell’inequivoco dato codicistico – ha evidenziato che “dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l’estinzione della società, sia di persone, sia di capitali”.
Per tali motivi il Tribunale ha accolto l’opposizione con revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SONO ESCLUSE DAL FENOMENO SUCCESSORIO LE MERE PRETESE
Sentenza | Corte d’Appello dell’Aquila, Pres. Orlandi – Rel. De Falco | 02.02.2024 | n.170
SOCIETÀ CANCELLATA: IL SOCIO CHE FA VALERE UN CREDITO DEVE QUALIFICARSI COME SUCCESSORE
OCCORRE LA PROVA DELLA QUALITÀ AL MOMENTO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Olivieri – Rel. Tatangelo | 25.03.2021 | n.8521
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno