ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Rachele Fuccella di Bergamo
In tema di estinzione anticipata del prestito concesso mediante cessione del quinto dello stipendio, i singoli importi oggetto di richiesta devono essere specificati voce per voce senza rimandare alla lettura di documenti allegati da cui estrapolare somme e sui quali effettuare calcoli.
Il costo dell’assicurazione rischio impiego è irripetibile oltre che obbligatorio per legge atteso che il beneficiario della polizza non è il cliente ma la società erogante il prestito ai sensi del Testo Unico DPR 180/1950 (modificato e integrato dalle L. 311/2005 e 80/2005).
Il regolamento ISVAP N. 35/2010 è applicabile alle sole imprese di assicurazione e non agli intermediari finanziari.
Per il principio “tempus regit actum” ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento pertanto, sia l’art. 125 sexies Testo Unico Bancario, norma introdotta con il D.L. n. 141/2010 che il regolamento ISVAP N. 35/2010 non possono essere ritenuti applicabili al caso di specie in quanto trattasi di normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto de quo.
Così si è espresso il Giudice di Pace di Belluno, Avv. Fabrizio Schioppa, con la sentenza n. 77 del 04.04.2016.
Nella fattispecie in esame accadeva che la mutuataria di un contratto di finanziamento, pagabile mediante cessione del quinto del proprio stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata del prestito, ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Belluno e nei confronti della società intermediaria al fine di ottenere il rimborso della quota non maturata delle voci commissionali, con riferimento a spese di commissioni, spese per polizza assicurativa e rate insolute (corrisposte al momento della stipula dell’accordo) a titolo di riduzione del costo del mutuo; il tutto oltre al pagamento degli interessi legali.
Si costituiva la società intermediaria la quale eccepiva la mancanza di legittimazione passiva atteso che la stessa non era la titolare del rapporto contrattuale e, pertanto, chiamava in causa la società finanziaria a cui era stato conferito il ramo di azienda dell’istituto di credito che aveva concesso il mutuo.
Si costituiva, altresì, la società finanziaria che contestava le argomentazioni dell’attrice chiedendone l’integrale rigetto.
Preliminarmente, il Giudice di Pace ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società intermediaria, posto che, nel contratto di finanziamento in oggetto, la stessa agiva in qualità di mandataria della Banca e, pertanto, in virtù dell’art. 1388 c.c., il contratto stipulato dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato produce i propri effetti nei confronti di quest’ultimo, ossia della società finanziaria.
Proseguendo nell’esaminare il merito della controversia, il Giudice ha rilevato la genericità della domanda di parte attrice in quanto la stessa, dilungandosi nell’elencazione degli asseriti riferimenti normativi, si è limitata a chiedere la restituzione di una somma di denaro senza quantificare in modo dettagliato gli importi delle singole poste cui fa riferimento l’importo richiesto. Sicché sarebbe stato opportuno che parte attrice avesse specificato nei propri atti, voce per voce e non con indicazioni omnicomprensive, i singoli importi oggetto di richiesta, senza rimandare alla lettura di documenti allegati da cui estrapolare somme e sui quali effettuare calcoli.
Inoltre, rilevando che il contratto de quo è stato concluso il 27.10.2009 e stante il principio del tempus regit actum, il Giudicante ha osservato che sia l’art. 125 sexies Testo Unico Bancario, norma introdotta con il D.L. n. 141/2010 ed entrata in vigore il 19.9.2010 che il regolamento ISVAP N. 35/2010, entrato in vigore il 01.12.2010, normative invocate dalla mutuataria a sostegno delle proprie ragioni, non possono essere ritenuti applicabili al caso di specie.
In particolare, il regolamento ISVAP risulta applicabile alle sole imprese di assicurazione e non agli intermediari finanziari oltre a considerare che il costo dell’assicurazione c.d. rischio impiego, ricompresa nel costo commissioni della convenuta e versata alla compagnia, è irripetibile essendo obbligatoria per legge ai sensi del Testo Unico DPR 180/1950 (modificato e integrato dalle L. 311/2005 e 80/2005).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Giudice di Pace di Belluno ha rigettato le richieste della mutuataria con compensazione delle spese.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 192/2016