Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
In tema di prestiti al consumatore estinti anticipatamente, con particolare riferimento alle operazioni di cessione/delegazione di quote di retribuzione o pensione (c.d. cessione del quinto), la domanda giudiziale del mutuatario, finalizzata ad ottenere il rimborso di oneri ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, postula un’analisi sulla validità stessa delle clausole contrattuali “limitative” del diritto al rimborso, sicché comporta la cognizione sull’intero contratto di mutuo, esulando dalla competenza per valore del Giudice di Pace ogniqualvolta l’importo finanziato sia superiore ad euro cinquemila.
L’analisi della competenza passa attraverso l’oggetto della domanda, ovvero, attraverso l’analisi del c.d. “petitum sostanziale” e delle conclusioni rassegnate, alle quali consegue la qualificazione della stessa, indipendentemente dalle indicazioni delle parti, degli atti e delle deduzioni delle medesime.
Questo il principio ribadito dal Giudice di Pace di Napoli, Avv. Nicola Di Foggia, con l’ordinanza n. 1167 del 21 luglio 2020.
L’ordinanza è stata resa nell’ambito di un giudizio ascrivibile al “noto” contenzioso sulle richieste di rimborso di commissioni ed oneri accessori, in occasione dell’estinzione anticipata di un finanziamento al consumo (in specie, cessione/delegazione del quinto dello stipendio).
Nonostante il valore del “petitum” (sostanzialmente l’importo richiesto in restituzione), indicato dall’attore in una somma inferiore ad euro 5.000,00, il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per valore, in quanto l’accoglimento della domanda di ripetizione avrebbe postulato un’analisi sull’intero contenuto del contratto, caratterizzato da una clausola limitativa del diritto al rimborso sottoscritta espressamente dal cliente, da scrutinarsi in ordine alla validità e/o vessatorietà.
Peraltro, il cliente, nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo, aveva formulato altre domande che andavano a cumularsi con le altre senza clausola di contenimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO CON “CESSIONE DEL V”: vanno “sommate” le domande di condanna e accertamento
La competenza è del Tribunale (e non del GdP) essendo il valore della causa indeterminabile
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, dott. Edmondo Mignucci | 10.10.2020 | n.17715
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO: incompetenza per valore del Giudice di Pace sulle richieste di rimborso
A prescindere dall’importo del rimborso richiesto, il giudice è tenuto a svolgere un accertamento sulla validità dell’intero contratto
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Ornella Mari | 06.10.2020 | n.3982
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