Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia
In materia di finanziamenti con cessione del quinto, ai fini della determinazione del TEG da raffrontare al tasso soglia per valutare l’usurarietà dei tassi d’interesse applicati, non vanno ricompresi i costi assicurativi previsti dall’art. 54 DPR n. 180/1950.
Infatti, l’assicurazione sulla vita imposta al mutuatario dall’art. 54 non è riconducibile ad una decisione del creditore, rappresentando anzi un requisito di legge per la stipula di un contratto di finanziamento con la cessione del quinto; il relativo onere deve essere ricondotto alla categoria dei costi imposti dalla legge, espressamente esclusi dal computo del TEG dalla normativa secondaria in materia anti-usura.
Ciò vale per i contratti conclusi fino al 2009, in quanto la Banca d’Italia ha inserito tali costi nella rilevazione delle soglie di usura solo dal 1 gennaio 2010.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Raffaella Dimatteo, con la sentenza n. 1706 del 27 agosto 2024.
Nel caso di specie il mutuatario conveniva in giudizio la banca con la quale aveva stipulato un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, lamentando l’usurarietà dei tassi d’interesse applicati dall’istituito di credito in quanto superiori al tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura.
Il ricorrente, in particolare, lamentava che il tasso di interesse applicato dalla banca in conformità alle pattuizioni contrattuali era pari al 20,307 %, risultando superiore di 4,917 punti percentuali rispetto al tasso soglia del periodo di riferimento, e che si addiveniva a tale calcolo, in quanto il costo dell’assicurazione, quale commissione pagata in collegamento all’erogazione del prestito, doveva essere inclusa nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia. Chiedeva, pertanto, la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Si costituiva la Banca, la quale, eccepita la prescrizione della domanda di restituzione, affermava che, in ordine alla domanda di accertamento dell’usurarietà del contratto, la ricostruzione avversaria fosse errata in quanto inclusiva del costo di polizza nel calcolo del TEG, voce, questa, che le Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti non includevano (solo dal 1 gennaio 2010 la Banca d’Italia ha inserito nella rilevazione delle soglie di usura anche i costi assicurativi); affermava, inoltre che confrontare il TAEG con il TEGM è operazione errata in quanto il TEG deve essere confrontato con il TEGM.
Il Giudice, in accoglimento della tesi dell’istituto di credito, ha rigettato la domanda del mutuatario, affermando che il tasso calcolato da parte ricorrente (che includeva le spese di assicurazione) non poteva essere raffrontato con il tasso soglia, in quanto si trattava di due valori calcolati in modo diverso, uno solo dei quali in conformità alla metodologia di rilevamento posta dalla legge. Risultava, inoltre, privo di rigore metodologico (e prima ancora logico) un calcolo che volesse raffrontare un TEG calcolato con modalità diverse da quelle con cui è calcolato un TEGM.
Ciò in quanto le Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti non includevano nel TEG anche i costi assicurativi (inseriti solo dal 1 gennaio 2010 nella rilevazione delle soglie di usura).
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande del mutuatario, con condanna alle spese di giudizio”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA E CESSIONI DEL QUINTO ANTE 2010: NON INCIDE IL COSTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
VALE IL PRINCIPIO DI SIMMETRIA CON IL PANIERE DEI COSTI RILEVATO SECONDO LE ISTRUZIONI VIGENTI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia | 17.01.2023 | n.711
USURA – CESSIONI DEL QUINTO: SINO AL 2009 NON RILEVA IL COSTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
LA VERIFICA DEVE BASARSI SU VALORI OMOGENEI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SIMMETRIA DELINEATO DALLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 24.09.2021 | n.7675
SE NEI DECRETI CHE FISSANO IL TEGM NON SI FA PAROLA DEL COSTO ASSICURATIVO, L’ESIGENZA DI RISPETTARE L’OMOGENEITÀ CON IL TEG IN CONCRETO RILEVATO IMPONE CHE SIA ESCLUSO IL COSTO DELL’ASSICURAZIONE.
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 18.04.2019 | n.1052
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-escluso-da-teg-il-costo-assicurazione
USURA E TASSI DI MORA: LE SEZIONI UNITE RISOLVONO IL DILEMMA, “SCONTENTANDO” TUTTI
L’ANALISI DEL DICTUM DI LEGITTIMITÀ TRA ESIGENZE (TRADITE) DI OMOGENEITÀ E SOLUZIONI DI “COMPROMESSO”
Articolo Giuridico | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 |
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