In caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l’adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente – il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell’azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicché sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso.
Nell’ambito della successione nei contratti aziendali – avente efficacia inter partes, al momento stesso del trasferimento dell’azienda -, si deve ritenere che nei confronti del contraente ceduto essa abbia effetto dal momento in cui quest’ultimo abbia avuto notizia del trasferimento stesso, mentre la pubblicità nel registro delle imprese assume rilievo ai fini della risoluzione del contrasto fra l’acquirente dell’azienda ed il cessionario di uno dei contratti inerenti il suo esercizio.
Il contratto di conto corrente e quelli relativi alle varie forme di facilitazioni ed il mutuo devono ritenersi perfezionati in forma scritta per effetto dello scambio delle “lettere contratto”, delle quali ciascun contraente conserva il documento sottoscritto dalla controparte.
L’articolo 118 TUB consente alla Banca di modificare unilateralmente tassi, prezzi e le altre condizioni di contratto a condizione che tale facoltà sia prevista in un’apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal correntista.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti, con la sentenza n.1773 del 30.05.2017.
Nella fattispecie in esame una società ed i suoi fideiussori, convenivano in giudizio una Banca, e sui presupposti dell’indeterminatezza del tasso d’interesse, l’illegittimità: a) degli interessi ultralegali, b) della capitalizzazione trimestrale, c) della commissione di massimo scoperto, in merito ad un contratto di conto corrente precedentemente stipulato, chiedevano la condanna della Banca ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver cagionato con la propria condotta danni alla società.
In particolare, parte attrice eccepiva la nullità del finanziamento chirografario, ritenendo che il contratto di mutuo, ulteriormente stipulato, fosse stato acceso al solo scopo di consentire l’abbattimento del saldo debitore su conto corrente.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca, eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto, nel corso del rapporto negoziale con la società convenuta, aveva ceduto ad altro istituto di credito il ramo d’azienda costituito da n. 32 filiali bancarie, ivi inclusa quella ove erano stati stipulati i rapporti contestati.
Nel merito, l’istituto creditizio evidenziava che controparte non aveva assolto l’onere della prova a suo carico; che l’azione era stata promossa senza allegare i contratti e gli estratti conto, né una perizia; che il conto era aperto, che era stata formulata istanza di acquisizione documentale, ai sensi dell’art. 119 TUB, solo qualche giorno prima della notifica dell’atto di citazione, rendendo inapplicabile l’art. 210 cod. proc. civ..
Il Giudicante quanto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Banca ha dichiarato infondata la domanda promossa dagli attori, specificando che la Banca ha reso conoscibile l’intervenuta cessione del ramo aziendale mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale successivamente all’avvenuta instaurazione del rapporto processuale.
Sulla base di tale assunto, il Giudice ha ritenuto applicabile la disposizione contenuta nell’art. 111 cod. proc. civ. in forza della quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, fatto salvo che la sentenza pronunciata contro questi ultimi spieghi sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da quest’ultimo.
In conformità con la giurisprudenza della Cassazione, il Tribunale ha, peraltro, chiarito che in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l’adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente – il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell’azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale; sicché sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso.
Il Giudicante, inoltre, ha ritenuto non affetto da alcuna irregolarità il finanziamento chirografario e relativamente all’asserita dell’indeterminatezza – illegittimità del tasso d’interesse applicato dalla Banca ha dichiarato valida ed efficace la clausola anatocistica in quanto specificamente sottoscritta in calce al contratto stesso, insieme a tutte le altre clausole oggetto di specifica approvazione da parte della società correntista.
Nel merito, il Tribunale ha chiarito che la previsione dell’articolo 118 TUB consente alla Banca di modificare unilateralmente tassi, prezzi e le altre condizioni di contratto a condizione che tale facoltà sia prevista in un’apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal correntista.
Alla luce della ragioni suesposte il Tribunale rigettava in toto le domande attoree con conseguente condanna di questi ulteriori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA: SI APPLICA L’ART. 2560 CC, SECONDO COMMA
RISPONDE DEI DEBITI INERENTI L’ESERCIZIO DELL’AZIENDA CEDUTA ANCHE L’ACQUIRENTE DELL’AZIENDA SE GLI STESSI RISULTANO DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, giudice unico Ettore Pastore Alinante | 18.02.2014 | n.2611
LA BANCA CESSIONARIA DÀ NOTIZIA DELL’AVVENUTA CESSIONE MEDIANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE E PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat | 12.01.2016 | n.336
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno