Provvedimento segnalato dall’avv. Giorgio Orioli del foro di Ferrara con nota di accompagnamento
Nella ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti meramente eventuali e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per predicare la prevalenza della cessione e, dunque, la sua opponibilità al creditore pignorante (o alla curatela fallimentare), occorre che la notificazione o la accettazione della cessione sia, da un lato, anteriore al pignoramento (o al fallimento), e, dall’altro, comunque successiva al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Rovigo, Giudice Lina Manuali, con la sentenza n. 819 del 22 novembre 2018.
La vicenda ha riguardato il Fallimento che, in persona del curatore, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il soggetto cui erano stati ceduti dei crediti da parte della società fallita.
In particolare, l’attore ha rappresentato che la società fallita aveva in corso alcune azioni giudiziarie nei confronti di quattro istituti di credito nel corso delle quali aveva appreso delle avvenute cessioni, poi, confermate dalle ricerche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate.
Il fallimento, pertanto, ha concluso per l’inefficacia delle suddette cessioni.
L’atto di citazione è stato, altresì, notificato agli istituti di credito cessionari.
La BANCA 1, costituendosi con intervento litisconsortile autonomo, ha dichiarato di aderire, facendole proprie, alle domande attoree proposte dalla Procedura Fallimentare, per ottenere anche in proprio favore la declaratoria di inefficacia degli atti impugnati dalla Procedura attrice.
La BANCA 2, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per la sua estraneità alle questioni oggetto di causa chiedendo la condanna del Fallimento al pagamento delle spese di giudizio.
Gli altri due istituti di credito (BANCA 3 e BANCA 4), invece, non si sono costituite in giudizio.
Il Giudice adito, ha istruito la causa a mezzo documenti e, a scioglimento della riserva assunta in data 19.03.14, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti nonché l’istanza di sospensione formulata dal convenuto.
Il Tribunale, nell’affrontare il merito della questione, ha rappresentato, in primis, che, ai sensi degli artt. 1260 e 1264 c.c., il conflitto tra cessionari, ovvero tra il cessionario ed il creditore pignorante (o la curatela fallimentare) trova soluzione sulla base del criterio della prevalenza della cessione notificata al debitore ceduto o da questi accettata prima, ovvero notificata (o accettata) prima del pignoramento.
Al riguardo, l’organo giudicante, rifacendosi a quanto sancito dalla Suprema Corte, ha ritenuto che la cessione di crediti futuri (ad effetti obbligatori e non immediatamente traslativa), intanto prevarrebbe sul pignoramento, in quanto abbia ad oggetto crediti «concretamente eventuali» e cioè contrassegnati «da un alto grado di probabilità.
Inoltre, per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri, è necessario non solo che tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma occorre altresì che prima di tale data essi siano divenuti esigibili, e che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa.
Il Tribunale ha, poi, specificato che, nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto crediti «eventuali ed aleatori», la stessa intanto può essere opposta al creditore pignorante, in quanto tali crediti siano divenuti esigibili e vi sia stata la notificazione o l’accettazione del debitore prima del pignoramento.
Con riferimento al caso di specie, il Giudice ha ritenuto gli asseriti crediti meramente “presunti e non reali” in quanto della loro esistenza non è stato fornito alcun supporto probatorio.
In tal senso, i presunti e pretesi crediti oggetti della cessione risultano sforniti di quell’“alto grado di probabilità” richiesto dalla Suprema Corte per la loro opponibilità per trattasi di crediti meramente eventuali ed aleatori.
Il Giudice ha, altresì, rilevato che alcun dubbio esiste in merito alla funzione solutoria della cessione posta in essere e che priva di pregio è poi l’eccepita mancata conoscenza dello stato di insolvenza da parte convenuto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del Fallimento delle cessioni del credito da parte della Società a Tizio ed ha condannato quest’ultimo alla refusione delle spese di lite a favore del Fallimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FACTORING – CONTRATTO CESSIONE CREDITO – FALLIMENTO CEDENTE – RICHIESTA INEFFICACIA – ONERE CURATORE – PROVA SCIENTIA DECOTIONIS
ANCHE LA INOPPONIBILITÀ EX ART. 7 LEGGE 52/1991 RICHIEDE LA PROVA DELLA CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Angelo Del Franco | 23.06.2014 | n.9397/2014
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