La pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall’onere di procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. La suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI – 1 sez. civ., Pres. Acierno – Rel. Lamorgese, con la sentenza n. 20495 del 29 settembre 2020.
IL CASO
Una società finanziaria aveva acquisito dei crediti bancari in blocco derivanti da effetti cambiati rimasti insoluti ed aveva comunicato l’intervenuta cessione nell’atto di intimazione di pagamento inviato a mezzo raccomandata ai debitori prima dell’instaurazione del giudizio.
In primo grado il Tribunale dava ragione ai debitori, ritenendo la cessione inefficace e non opponibile per non essere state seguite le formalità di cui all’art. 58 TUB. In riforma della sentenza, la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame della finanziaria ritenendo che la cessione fosse stata comunque validamente portata a conoscenza dei soggetti obbligati e confermando pertanto il decreto ingiuntivo opposto.
Contro tale decisione i debitori hanno proposto ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE
I Giudici di legittimità hanno ritenuto esigibile il credito ceduto in blocco anche in assenza delle formalità di pubblicazione in Gazzetta di cui all’art. 58 TUB, potendo risultare sufficiente a rendere efficace l’acquisto anche una notifica ordinaria ai sensi dell’art. 1264 cod. civ. da eseguirsi senza formalità particolari e cioè anche con una semplice intimazione ad adempiere, con il ricorso per ingiunzione o con l’atto di citazione.
La Corte ha in particolare affermato, secondo il principio di cui sopra, che la pubblicazione in Gazzetta “costituisce presupposto di efficacia della cessione ‘in blocco’ dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti e dispensa la banca dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”.
Nel caso affrontato dalla Corte, la società finanziaria che aveva acquisito il credito aveva comunicato l’intervenuta cessione nell’atto di intimazione di pagamento inviato a mezzo raccomandata prima dell’instaurazione del giudizio e tale forma di notifica è stata ritenuta sufficiente a rendere efficace la pretesa del cessionario a prescindere dal compimento o dall’esaurimento delle formalità di cui all’art. 58 TUB. Infine, la Corte ha anche chiarito che in giudizio, laddove ci si intenda avvalere delle formalità pubblicitarie di cui all’art. 58 TUB (in sostituzione, quindi, della notificazione ordinaria specifica) sarà sufficiente dare conto della pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti in Gazzetta ufficiale, non essendo necessaria la produzione della stessa.
La decisione è in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che, seppur con sfumature differenti, ha in sostanza sempre riconosciuto che la pubblicazione dell’atto di cessione nella Gazzetta ufficiale sia estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano soltanto degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c. per rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, senza incidere per il resto sulla circolazione del credito.
Il credito, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, si trova infatti nella titolarità del cessionario, “che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti per rendere opponibile la cessione (art. 1264 c.c. o art. 58 TUB) non siano stati ancora eseguiti” (Cassazione civile n. 22548 del 25/9/2018 e n. 13954 del 16/06/2006).
Ciò che si perfeziona, attraverso l’art. 58 TUB, non è, cioè, il contratto di cessione, ma lo speciale procedimento di “cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti che dispensa il creditore cessionario dalle ordinarie forme pubblicitarie, inclusa, tra l’altro, l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 25-09-2018, n. 22548).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NPL: il cessionario può agire nei confronti del cedente se la garanzia che assiste il credito è nulla
Sussiste un danno patrimoniale corrispondente alla diminuzione del “valore di circolazione” del credito
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. D’Arrigo | 15.06.2020 | n.11583
CESSIONE DEL CREDITO A GARANZIA: CESSIONARIO PUÒ ESCUTERE IL DEBITORE ORIGINARIO
GRAVA SU DI LUI L’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI AZIONE CONTRO IL DEBITORE CEDUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Vella | 28.05.2020 | n.10092
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