Provvedimento segnalato dall’avv. Luca Darbesio, del foro di Torino
In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia’.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cuneo, Giudice Rodolfo Magrì con la ordinanza del 7 ottobre 2024.
Accadeva che una società alla quale era stata finanziata dalla banca una somma a titolo di mutuo, proponeva istanza di sospensione alla procedura esecutiva promossa dalla società alla quale era stato ceduto il credito con cessione ex art. 58 TUB, contestandone la carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione da parte della banca, avendo la cessionaria prodotto solo l’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il Giudice ha ritenuto infondata tale deduzione, affermando che, ai fini della prova dell’avvenuta cessione è sufficiente produrre l’avviso di pubblicazione della cessione in G.U. anche se recante solo l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Ciò quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle categorie consentano di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione.
Per questi motivi il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione avanzata dalla società esecutata, con condanna alle spese di lite, fissando un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL GIUDICE DEVE PROCEDERE AD UN ACCERTAMENTO COMPLESSIVO DELLE RISULTANZE DI FATTO E DI GIUDIZIO ACQUISITE AGLI ATTI, ANCHE PER VIA CRITICA O INDIZIARIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Bruno Conca | 10.10.2024 | n.5087
TALE PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI CREDITI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone | 06.02.2024 | n.3405
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
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