In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Inoltre, a tal fine, la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, quando il contratto di cessione non sia soggetto ad alcuna forma sacramentale o particolare al fine del suo perfezionamento e della sua validità.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Stefania Calò, con la sentenza n. 1069 del 27 marzo 2024.
Nel caso di specie, parte opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo lamentando, tra gli altri motivi, che il documento n. 4, depositato in allegato al predetto ricorso, non provava la cessione del credito dalla creditrice alla cessionaria.
Secondo il Tribunale vi era chiara evidenza della inclusione del credito, oggetto di causa, tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risultava pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui era lite in capo alla convenuta.
Risultava infatti dimostrato, per via documentale, che il credito oggetto di causa era stato oggetto di cessione, come estratto pubblicato sulla G.U. e da dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, regolarmente comunicata agli attori.
Tale dichiarazione del cedente “notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio” doveva considerarsi elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito.
Pertanto, le domande formulate dalla parte attrice venivano respinte, il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c., con condanna della parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE EX ART. 58 TUB: NON È OPPONIBILE AL DEBITORE CEDUTO CON LA SOLA PRODUZIONE DELL’AVVISO EX ART. 58 TUB IN GAZZETTA UFFICIALE
TALE PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI CREDITI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone | 06.02.2024 | n.3405
CESSIONE IN BLOCCO: IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DI UNO DEI REQUISITI DELLA CESSIONE, FA VENIRE MENO LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO
IN TAL CASO IL CREDITO NON RIENTRA TRA QUELLI OGGETTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo | 20.07.2023 | n.11557
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D. LGS. 385/1993: IL SUCCESSORE HA L’ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
CESSIONE IN BLOCCO: LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE SULLA G. U. RECANTE INDICAZIONE PER CATEGORIE DEI RAPPORTI CEDUTI È SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
RESTA COMUNQUE DEVOLUTA AL GIUDICE DI MERITO LA VALUTAZIONE DELLA SUA IDONEITÀ ASSEVERATIVA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Valle | 05.06.2023 | n.15714
CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: AI FINI DELLA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO È SUFFICIENTE LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.
TALE DISCIPLINA TROVA GIUSTIFICAZIONE NELL’OGGETTO DELLA CESSIONE, COSTITUITO DA BLOCCHI DI BENI, CREDITI E RAPPORTI GIURIDICI PER TIPOLOGIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. Dongiacomo | 20.07.2023 | n.21821
CESSIONI EX ART. 58 TUB: IL CONTENUTO PUBBLICATO IN GAZZETTA DEVE DETERMINARE SPECIFICAMENTE I CREDITI INCLUSI O ESCLUSI DALLA CESSIONE EX ART. 1346 CC
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
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