In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB da parte di istituti di credito, l’estratto della pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti pubblicitari dell’intervenuta cessione. Tale effetto non implica peraltro perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente avendo unicamente la funzione di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei crediti trasferiti in blocco.
Pertanto, in caso di contestazione circa l’effettiva titolarità del credito, spetta sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli trasferiti nell’ambito della operazione di cessione in blocco essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell’oggetto della cessione (Cass. 4116/2016; Cass. 2780/2019; Cass. 5617/2020; Cass. 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato è costituita dal contratto di cessione (cfr. per tutti Corte d’Appello di Ancona 3.05.2022).
Nondimeno ad essa può sopperirsi se si dimostra che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Tribunale di Frosinone 8.03.2022).
In particolare qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione prima di ogni altra cosa al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cc) sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito dovendosi viceversa non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga ed omnicomprensiva facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti ma solo i generici contorni degli stessi (Tribunale di Avezzano 29 ottobre 2020).
La Corte di Cassazione ha rilevato inoltre come la prova della titolarità del credito possa essere integrata anche dagli atti d’intimazione del cessionario (notifica dell’atto di precetto), da eventuali comunicazioni (missiva con cui sia stata data adeguata notizia della cessione) o dalla dichiarazione confessoria della cedente (Cass. 10200/2021).
Questi i principi di diritto espressi da Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini, con la sentenza n. 468 del 19 luglio 2023.
Il caso di specie ha riguardato la contestazione effettuata dall’opponente in relazione alla carenza di legittimazione attiva dell’agente non avendo la stessa comprovato la titolarità del proprio diritto di credito.
Rilevava parte opposta, invece, che il credito di cui la stessa era titolare derivava da una operazione di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ceduti in blocco ex art. 58 TUB. Osservava inoltre che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca doveva ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza una specifica numerazione di ciascuno di essi allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero di individuare, come nel caso di specie, senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Il Tribunale emiliano ha ritenuto corretta la linea difensiva perseguita da parte opposta, ritenendo conseguentemente infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti e affermando che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi senza lasciare incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
Nel caso di specie, il Giudice monocratico ha inoltre osservato che, oltre alla pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, parte opposta aveva depositato in atti la comunicazione della specifica cessione al debitore ceduto nella quale era indicato specificamente il credito ed il codice identificativo, la dichiarazione notarile relativa ai rapporti ceduti da cui si evinceva l’identificativo del debitore e l’inclusione dei rapporti indicati nella cessione nonchè il contratto di cessione tradotto e asseverato ai sensi di legge.
Pertanto, la legittimazione attiva della società opposta poteva dirsi provata.
Ne è conseguito il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente alla refusione delle spese di giustizia.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
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