Nell’ipotesi in cui il Giudice dell’esecuzione, ravvisata la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB, definisca il processo esecutivo con una pronuncia di “improseguibilità”, l’impugnazione va proposta attraverso il ricorso ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c..
La pronuncia di improseguibilità della proceduta esecutiva si pone come una causa di estinzione atipica del procedimento e pertanto il gravame potrà essere fatto valere solo attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
Il reclamo disciplinato dall’art. 630, comma 3 c.p.c. è consentito solo con riferimento ai provvedimenti che dichiarino o neghino l’estinzione del processo esecutivo riferendosi a cause tipiche, espressamente previste come tali dalla legge, quali ad esempio la rinunzia agli atti, la mancata riassunzione o prosecuzione, la mancata comparizione in due udienze successive dinanzi al giudice dell’esecuzione, o ancora la mancata introduzione del giudizio di merito di opposizione relativo ad esecuzione cautelarmente sospesa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Pres. Di Marco – Rel. Intravaia, con la sentenza del 27 dicembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CHIUSURA ANTICIPATA PROCESSO ESECUTIVO: È INAMMISSIBILE IL RECLAMO EX ART. 630 C.P.C.
ESCLUSA SANATORIA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE IN OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel Fanticini | 06.04.2022 | n.11241
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: UNICO RIMEDIO AVVERSO ESTINZIONE PER CAUSE “ATIPICHE”
LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE EX ART. 630 C.P.C. HA NATURA SOSTANZIALE DI ATTO VIZIATO DEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Vivaldi, Cons. Rel. Barreca | 12.04.2017 | n.9362
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