In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Non è infatti sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone, con l’ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024.
Accadeva che, a seguito dell’emissione della sentenza della Corte di Appello, contro la quale i debitori proponevano ricorso per Cassazione, vi era stata la cessione del credito.
Nel giudizio di legittimità interveniva l’asserita cessionaria, prospettando di essere l’attuale titolare del credito oggetto di causa.
A corredo della propria legittimazione produceva il solo estratto relativo alla cessione in blocco con la relativa pubblicazione.
La Suprema Corte osservava che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale poteva avere solo un valore indiziario allorquando avvenuta su iniziativa di parte cedente.
In tale perimetro, gli Ermellini osservavano che la produzione dell’avviso pubblicato ex art. 58 TUB pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, aveva l’unico effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione del debito ceduto e non anche la prova dell’avvenuta cessione.
Per tale motivo, la Corte rilevava la carenza di legittimazione della Cessionaria in quanto non era stato prodotto il contratto di cessione del credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
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