L’azione di ripetizione dell’indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, deve inevitabilmente essere circoscritta ai rapporti fra il “solvens” e il destinatario del pagamento, ergo legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione.
Se il credito scaturente dal contratto è stato ceduto nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, vi è successione a titolo particolare nella sola posizione creditoria e non anche in eventuali situazioni giuridiche passive. La cartolarizzazione è operazione di cessione del credito, non del contratto ex art 58 TUB, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra originator e ceduto, con la conseguenza che eventuali censure basate su nullità contrattuali debbano essere indirizzate alla cedente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro, con la sentenza n. 2190 del 27 dicembre 2022, che ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva fatto valere dalla società intervenuta in giudizio come cessionaria del credito.
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