Quando l’avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale richiede – per l’individuazione dei crediti ceduti – che ricorrano “tutte” le caratteristiche elencate, il chiaro tenore letterale dell’avviso non consente altra lettura se non quella per cui oggetto di cessione sono i crediti che abbiano contestualmente tutte quelle caratteristiche: in difetto anche di una soltanto, il presunto cessionario non potrà esser ritenuto titolare della posizione soggettiva ceduta e dovrà esser dichiarato privo di legittimazione ad impugnare.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni, con la sentenza n. 4710 del 31 ottobre 2019.
Il Tribunale di Padova aveva revocato un provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto a tre fideiussori, in qualità di garanti di una società, di pagare una somma di denaro alla banca creditrice.
Ad impugnare la sentenza, nel giudizio di appello, è stata la cessionaria – o presunta tale – del credito vantato dall’istituto.
I fideiussori hanno eccepito un difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, non risultando la stessa cessionaria del credito oggetto della controversia.
A sostegno della propria tesi, la cessionaria ha presentato l’avviso di cessione di crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, al cui interno si specifica quali sono i crediti oggetto di cessione e come è possibile individuarli, a seconda di una serie di caratteristiche:
“(i) crediti i cui accordi da cui originano sono regolati dalla legge italiana e denominati in euro;
(ii) crediti classificati “in sofferenza” in base alla normativa regolamentare italiana;
(iii) crediti i cui debitori non hanno diritto ad ottenere ulteriori erogazioni ai sensi dei relativi accordi di finanziamento;
(iv) crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (anche come conseguenza della risoluzione del relativo accordo o del recesso dallo stesso);
(v) crediti in relazione ai quali la relativa causa passiva instaurata dal debitore si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l’esborso di qualunque somma di denaro al relativo debitore;
La Corte ha ritenuto che laddove venga utilizzata l’espressione “aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate” e “tutte” non può che significare che ciascuna delle caratteristiche elencate devono essere congiuntamente presenti nel credito ceduto. Per cui, all’assenza di una sola di queste caratteristiche – nel caso di specie quella al punto (v) – consegue che il presunto cessionario non possa esser ritenuto titolare della posizione soggettiva ceduta e debba esser dichiarato privo di legittimazione ad impugnare.
Inoltre, la Corte territoriale ritiene anche che, ove l’avviso di cessione in blocco dei crediti richieda che il credito ceduto sia relativo a “causa passiva instaurata dal debitore“, la caratteristica non si possa ritenere ricorrente con riguardo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dalla Banca cedente, atteso che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente è parte attrice solo formalmente, mentre mantiene la veste di convenuto sostanziale, in quanto agisce in risposta all’iniziativa giudiziaria radicata dalla Banca.
Tanto meno potrà ritenersi che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo – definita in primo grado a favore dell’opponente, con condanna della Banca alle spese di soccombenza – “si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l’esborso di una qualunque somma di denaro al relativo debitore“, tale non potendosi appunto ritenere la condanna alle spese processuali, che non riguarda “il credito“, ma è statuizione meramente accessoria.
Per questi motivi, la Corte ha rigettato l’appello, con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CARTOLARIZZAZIONE CREDITI: AL CESSIONARIO NON POSSONO ESSERE OPPOSTI TUTTI I CONTROCREDITI DEL DEBITORE CEDUTO
I POSSESSORI DEI TITOLI EMESSI DALLA “SOCIETÀ VEICOLO” POSSONO ESSERE ESPOSTI SOLO AL RISCHIO CHE DERIVA DAL FATTO CHE I CREDITI CARTOLARIZZATI NON SIANO INCASSATI
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Giaime Guizzi | 30.08.2019 | n.21843
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cartolarizzazione-crediti-al-cessionario-non-possono-essere-opposti-tutti-i-controcrediti-del-debitore-ceduto
CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE IN G.U. DIMOSTRA LA TITOLARITÀ
È SUFFICIENTE INDICARE, PER LA CARATTERISTICA DEL CREDITO, LA DICITURA “IN SOFFERENZA”
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Amendola – Rel. Scoditti | 13.06.2019 | n.15884
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-dei-crediti-la-produzione-dellavviso-di-pubblicazione-in-g-u-dimostra-la-titolarita
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