In tema di successione a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui all’art. 58, D. Lgs. 385/1993, il successore ha l’onere di dimostrare, oltre la specifica indicazione dell’atto che ha determinato il trasferimento della posizione contrattuale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., anche l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 24798/2020).
Sulla scorta di tale ultima considerazione, più di recente è stato affermato che, “affinché l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell’operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l’enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Trib. Taranto 1748/2022).
E, tuttavia, tale indirizzo, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all’applicazione dell’art. 58 del D. Lgs. 385/1993, può trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ., 31188/2017).
Se, infatti, “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte d’Appello Ancona, 3 maggio 2022), “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U.” (Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti, con la sentenza n. 722 del 30 giugno 2023.
Il caso di specie traeva origine dell’opposizione presentata da un debitore con la quale si chiedeva, in via preliminare, l’inefficacia ex art. 644 c.p.c., del decreto ingiuntivo al medesimo notificatogli, atteso che la notifica dello stesso si era perfezionata oltre i 60 giorni previsti dalla norma e rigettarsi l’eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, evidenziando che la società intimante non aveva depositato la documentazione necessaria a comprovare il credito azionato mancando agli atti il piano di ammortamento (tale non essendo la lista movimenti allegata), l’erogazione dell’importo finanziato e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Con comparsa si costituiva in giudizio la cessionaria, chiedendo il rigetto dell’opposizione con condanna dell’opponente al pagamento della somma ed eccependo la sussistenza del proprio difetto di legittimazione passiva quale convenuta, non ricadendo “sul cessionario gli aspetti inerenti all’essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continuava ad appartenere all’istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito” .
Alla luce dei principi di diritto summenzionati, il Tribunale ha evidenziato che il credito già vantato dalla banca nei confronti del debitore opponente non soddisfacesse tutti i criteri elencati (ai fini dell’individuazione dei crediti oggetto di cessione) nel contratto di cessione del 23.6.2016 di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.09.2016 e riferito all’operazione di cartolarizzazione conclusa tra la banca e la cessionaria opposta.
Specificamente nel contratto di cessione del 23.6.2016, di cui all’avviso pubblicato in G.U., si dava atto della cessione dei crediti in quanto soddisfacenti cumulativamente i criteri ivi indicati ai capoversi (i) e seguenti; al punto (iii) veniva richiesto che i crediti oggetto di cessione fossero crediti “per i quali alle ore 00:01 del 10 giugno 2016 fosse stata comunicata dalla cedente ai debitori ceduti l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento”.
Tuttavia, dalla documentazione in atti non era emerso che tale requisito fosse stato integrato non essendo stata prodotta alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio del termine né in sede monitoria né in sede di opposizione in allegato alla comparsa di costituzione e nemmeno in allegato alla memoria ex art. 183 comma 2 cpc (unica memoria depositata dalla parte opposta).
Pertanto, non comprovando la documentazione in atti la legittimazione attiva (rectius, la titolarità attiva del rapporto giuridico fatto valere) in capo alla cessionaria, è stato accertato che quest’ultima non aveva compiutamente provato di essere titolare del credito azionato in monitorio e che detta carenza probatoria non era stata colmata in corso di giudizio.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ha dichiarato l’inefficacia del decreto ingiuntivo nonché il difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta, rigettando ogni ulteriore domanda e compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
VI È LA NECESSITÀ DI PRODURRE ULTERIORI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara | 23.12.2022 | n.853
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
GLI EFFETTI DELL’OMESSO DEPOSITO DEI CODICI RELATIVI AI CREDITI TRASFERITI
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. – Petruzziello Rel. De Vivo | 13.06.2022 | n.2612
ART 58 TUB: IL CESSIONARIO DEVE DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELL’OPERAZIONE IN BLOCCO
IL MANCATO DEPOSITO DELLA PROVA DELLA CESSIONE RILEVA AI FINI DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende | 12.10.2022 | n.3943
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