In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO: escutibilità a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta
Tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito
Sentenza | Corte di Cassazione, VI – 1 sez. civ., Pres. Acierno – Rel. Lamorgese | 29.09.2020 | n.20495
NPL: il cessionario può agire nei confronti del cedente se la garanzia che assiste il credito è nulla
Sussiste un danno patrimoniale corrispondente alla diminuzione del “valore di circolazione” del credito
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. D’Arrigo | 15.06.2020 | n.11583
CESSIONE DEL CREDITO A GARANZIA: CESSIONARIO PUÒ ESCUTERE IL DEBITORE ORIGINARIO
GRAVA SU DI LUI L’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI AZIONE CONTRO IL DEBITORE CEDUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Vella | 28.05.2020 | n.10092
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