In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. Dongiacomo, con la ordinanza n. 21821 del 20.07.2023
Accadeva che il tribunale dichiarava il fallimento della debitrice su istanza presentata dal creditore cessionario, il quale agiva per il recupero di un credito oggetto di cessione nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell’art. 58 TUB, relativo al mancato pagamento di uno scoperto di conto corrente ordinario intrattenuto presso la banca cedente.
La debitrice proponeva reclamo avverso tale sentenza, chiedendo la revoca della dichiarazione del fallimento, per:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c.;
– erronea valutazione circa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. Fall.;
– erronea acquisizione e valutazione di documenti, in quanto non ritualmente prodotti dalla resistente nel diverso giudizio finalizzato ad accertare, con efficacia di giudicato, il difetto di titolarità del credito vantato dalla stessa;
– difetto dello stato d’insolvenza dell’odierna reclamante erroneamente ravvisato dal primo giudice;
– la dedotta strumentalità ed inutilità dell’azione esperita dalla creditrice, con evidente pregiudizio per i creditori della società reclamante in conseguenza della declaratoria di fallimento e della conseguente procedura.
Si costituiva il Fallimento, il quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello, con sentenza, accoglieva il reclamo revocando, per l’effetto, il fallimento della debitrice.
Con separati ricorsi il Fallimento e il creditore cessionario chiedevano, sulla base di tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, lamentando nel primo motivo ,a norma dell’art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1264 c.c.,art. 58 TUB, L. n. 130 del 1999,art. 4, art. 2697 c.c., artt. 2721 e 2729 c.c., art. 6 L. Fall., e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 147 e successive modificazioni, nonché, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. e, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui Corte d’appello ha ritenuto di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla debitrice.
La debitrice con controricorso eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso del Fallimento per carenza di legittimazione attiva ovvero d’interesse.
La Suprema Corte, pronunciandosi sul primo motivo, affermava che l’art. 58 TUB dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto:
- a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264c.c.;
- c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
- d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
- e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
- f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per, rapporti giuridici individuabili in blocco, devono intendersi i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo, chiarendo che lo stesso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
Quindi, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
La Suprema Corte, pertanto, accoglieva il primo motivo del ricorso del Fallimento e il primo motivo del ricorso del creditore cessionario, considerando assorbiti gli altri; in relazione ai motivi accolti, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello la quale, alla quale spetterà la liquidazione delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN TAL CASO IL CREDITO NON RIENTRA TRA QUELLI OGGETTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo | 20.07.2023 | n.11557
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno