Non può ritenersi sussistente la successione della cessionaria alla banca creditrice, in virtù dell’art. 58 TUB, anche negli obblighi risarcitori da inadempimento della cedente banca alla conservazione della garanzia.
Il contratto di cessione del credito, in base all’art. 1260 c.c. si realizza mediante un accordo tra creditore cedente e cessionario, e prevede che, ai sensi dell’art. 1263 co. 1 c.c., insieme al contratto vengano trasferiti i privilegi, garanzie personali e reali, e altri accessori, ritenendo ricomprese in tale definizione le azioni poste a tutela del credito.
Sul punto, la giurisprudenza (cfr. Cass. 3579/2013) ha avuto modo di delineare quali siano concretamente “gli accessori” trasferirti per effetto della cessione, delimitandone, altresì, il contenuto ed i limiti.
La Cassazione, con una recente sentenza ha precisato che le azioni concesse al cessionario e rientranti nella nozione di accessori, sono tutte quelle “dirette alla cognizione e alla soddisfazione del credito”.
Nella pronuncia si specifica altresì che, nel novero delle azioni trasferite al cessionario non possono essere ricomprese le azioni risarcitorie scaturenti dall’inefficacia dell’originario contratto, anche se ne consegue l’inesigibilità del credito stesso e ciò in ragione del fatto che con la cessione del credito, non viene trasferita al cessionario la titolarità dello stesso, ma solo la sua esecuzione, nonché la sua effettiva tutela.
Il cessionario, dunque, potrà agire solo per la tutela del credito, acquisendo soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla sua realizzazione.
A sostegno di tale motivazione viene evidenziata, la distinzione sostanziale intercorrente tra la posizione del cessionario nella cessione del contratto, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale, e nella cessione del credito, nella quale invece ha poteri circoscritti alla sola realizzazione e tutela del suo credito.
La cessione del credito non implica, quindi, una successione del cessionario nel “credito risarcitorio” e la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla cedente.
La prescrizione del diritto a riscuotere la liquidazione della polizza assicurativa non è certamente imputabile alla cessionaria del credito, allorché, il termine per agire è decorso e spirato in epoca anteriore alla cessione.
Non è possibile ritenere la cessionaria tenuta a risarcire il danno, derivante da atti omissivi, dunque, non imputabili alla cessionaria.
Questa è una parte del percorso motivazionale seguito dalla Corte d’Appello di Campobasso, Pres. d’Errico – Rel. Maresca, per la definizione del giudizio concluso con la sentenza n. 272 del 14 novembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE IN BLOCCO: SUSSISTE LEGITTIMAZIONE ATTIVA OVE VENGA PRODOTTO CONTRATTO CON ALLEGATO ELENCO
LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA EX ART. 58 TUB HA LA FUNZIONE DI ESONERARE DALLA NOTIFICA EX ART. 1264 C.C.
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Pres. Izzi – Rel Pasquale | 08.11.2022 | n.4370
TALE CARENZA È RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Francesca Rosaria Plutino | 02.11.2022 | n.1224
CESSIONE DEL CREDITO: INCLUDE TUTTE LE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DELLA BANCA
SONO COMPRESE LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ RISARCITORIE E DI REGRESSO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 28.04.2022 | n.541
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno