Nell’ambito della cessione c.d. “in blocco” di crediti, occorre considerare che l’art. 58, co. 2, TUB sebbene non imponga un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza ha puntualizzato come la produzione in giudizio della G.U. contenente la pubblicazione dell’avvenuta cessione può costituire prova idonea a tale fine ove dalla stessa sia possibile, senza margini di incertezza, individuare il credito per il quale la cessionaria agisce come compreso tra quelli oggetto della cessione stessa (cfr. ex multis Cass. n. 5617 del 28.02.2020).
A tal fine, il deposito di una dichiarazione di scienza quale la “dichiarazione di cessione del credito” effettuata dall’opposto, in quanto volta a provare un elemento costitutivo della domanda (la titolarità del credito che attiene al merito della domanda), quale valore probatorio possa avere, deve essere depositata dalla convenuta opposta, al più tardi, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., salva l’allegazione di una circostanza impeditiva circa il deposito nei termini della documentazione anzidetta tale da rappresentare un’istanza di rimessione in termini. Oltre tale termine, il deposito è da dichiararsi inammissibile.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi, con la sentenza n. 886 del 7 luglio 2023.
In riferimento all’opposizione al decreto ingiuntivo sottoposta all’attenzione del Tribunale, quest’ultimo ha rilevato che l’avviso di pubblicazione in G.U. prodotto dall’opposta sin dalla fase monitoria aveva il seguente tenore: “In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato (…) tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (…) vantati verso debitori classificati”.
La documentazione prodotta non presentava le caratteristiche di certezza e determinatezza tali da poter costituire prova idonea dell’intervenuta cessione del credito in capo all’opposta.
L’opposta non ha allegato né provato l’avvenuta stipulazione di alcun contratto di “finanziamento chirografario e/o ipotecario” e, dall’esame della documentazione prodotta, si evinceva che il dedotto credito discendeva dalla stipulazione di contratti di apertura di credito in conto corrente, i quali, peraltro, non erano stati neppure prodotti nonostante che il G.U. avesse segnalato la relativa esigenza sin dall’avvio della causa.
Il Tribunale inoltre ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità formulata dall’opponente con riferimento al documento n. 4 (“dichiarazione di cessione del credito”) depositato dal convenuto nella memoria di replica autorizzata.
Tale produzione conteneva una dichiarazione di scienza, in quanto volta a provare un elemento costitutivo della domanda (la titolarità del credito che attiene al merito della domanda), che, quale valore probatorio possa avere, doveva essere depositata dalla convenuta opposta, al più tardi, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.
Né, peraltro, il convenuto ha in alcun modo allegato alcuna circostanza impeditiva circa il deposito nei termini della documentazione anzidetta, sicché la sua condotta non potrebbe considerarsi come una tacita istanza di rimessione in termini.
In definitiva, non è stata ritenuta provata la titolarità del credito.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato revocato e la convenuta opposta condannata alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
VI È LA NECESSITÀ DI PRODURRE ULTERIORI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara | 23.12.2022 | n.853
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
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