In tema di cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 TUB, da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentt. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani, con la sentenza n. 1010 del 23 giugno 2023.
Nel caso di specie, si evidenziava nell’atto di appello che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non indicava, con sufficiente certezza, i crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione, presentando un mero rimando a criteri, condizioni ed elenchi (inesistenti) di cui non risultava alcun elemento di prova che consentisse di individuare con certezza l’oggetto della cessione a causa del generico riferimento a crediti derivanti da aperture di credito, contratti di mutuo e finanziamenti erogati in altre forme tecniche qualificati come deteriorati.
La Corte di Appello, affermato il già menzionato principio, ha rilevato che la pubblicazione in G.U. nel caso in esame fosse “inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria di cui sopra, limitandosi l’avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti, inoltre l’elencazione è generica in quanto richiama macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte”.
Ha, pertanto, ritenuto che “in mancanza di produzione in giudizio del particolare contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione, è costituito dal comportamento concludente della banca cessionaria ad indicare che la cessione è valida ed efficace, rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, come nel caso in esame in cui parte appellante/debitore ceduto ha eccepito la validità delle condizioni dei rapporti bancari da cui ha origine il credito inizialmente fatto valere dalla banca prima della cessione e successivamente dalla cessionaria, a cui ha indirizzato le contestazioni già eccepite nei confronti della banca cedente, in tal modo riconoscendo ab implicito l’esistenza del rapporto e la validità della cessione medio tempore intervenuta”.
Riconosciuta la validità della cessione, la Corte ha rigettato nel merito gli appello proposti, confermando per l’effetto gli impugnati provvedimenti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA CESSIONARIA MANCA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA SE PER ESSO PROMUOVE L’AZIONE LEGALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimbo | 20.07.2023 | n.11557
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
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