Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. III civ, Pres. De Stefano – Rel. Porreca con l’ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021.
Nella vicenda esaminata dei debitori proponevano opposizione al precetto loro intimato dalla procuratrice della Banca cessionaria, in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca cedente deducendo la la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione sul rilievo della mancata dimostrazione dell’invio della comunicazione scritta al debitore ceduto, indicata per l’individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco nella pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale.
La Corte di appello confermava la decisione osservando, in particolare, che la dichiarazione del creditore cedente, confermativa della cessione, era irrilevante perché successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e né poteva darsi rilievo al contegno tenuto dalle parti successivamente alla cessione, in quanto la comunicazione scritta era il criterio scelto dai contraenti per l’individuazione dei crediti quale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Avverso tale decisione ricorreva per cassazione la procuratrice della Banca cessionaria, articolando quattro motivi di ricorso, lamentando in particolare:
a) l’erronea valutazione della Corte di appello circa il fatto che la cessione del credito è contratto consensuale già perfezionato con il consenso, mentre la notifica ai debitore ceduto, ovvero nelle cessioni blocco la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sono funzionali solo agli effetti liberatori del pagamento o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari, e dunque, nel caso, avrebbero dovuto tenersi in conto tutte le risultanze processuali confermative del negozio, quali il possesso della documentazione originale del credito e la stessa intimazione, senza opposizione del cedente, ai debitori ceduti;
b) che la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel caso di cessione il debitore ceduto ha l’obbligo contrattuale di buona fede d’interpellare il cedente, originario suo creditore, in ordine all’effettività della cessione;
c) che la Corte territoriale avrebbe errato mancando di verificare la cessione del credito in base a tutta la documentazione componente l’incarto processuale;
d) la mancata verifica circa la sussistenza della cessione pur in mancanza dell’invio della comunicazione scritta menzionata nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza che fosse ipotizzabile alcun vincolo di forma preclusivo al riguardo, in coerenza con la dichiarazione dello stesso cedente, prodotta in prime cure, ed espunta in quanto documento decisivo contenente confessione stragiudiziale del negozio in discussione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, precisando preliminarmente che la cessione del credito è un negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.
Il Collegio, sul punto, ha chiarito che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ., nell’ottica di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, dunque, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, ed in generale, in un momento successivo alla pubblicazione in GU essendo quest’adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica.
Da tanto, chiariscono i giudici di legittimità, discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio; ed infatti, nella fattispecie vanno individuati tre distinti profili:
a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l’opponibilità di quella al debitore ceduto.
Posto che, dunque, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di provare che un determinato credito sia stato ceduto, la valutazione della Corte di appello avrebbe dovuto riguardare la prova dell’avvenuta cessione e del fatto che la stessa si fosse perfezionata prima dell’intimazione opposta, potendosi ritenere integrata l’intervenuta utile comunicazione del negozio al debitore ceduto anche con la notifica del precetto.
In ragione di tali rilievi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio alla competente Corte territoriale la decisione impugnata, anche in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contribuiti pubblicati in Rivista:
I PLURIMI CRITERI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI COMPRESI OVVERO ESCLUSI POSSONO GENERARE INCERTEZZE
Ordinanza | Tribunale di Foggia, Giudice Valentina Patti | 18.01.2021
CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 DEL D.LGS. 385/1993 T.U.B. E LEGITTIMAZIONE DELLA CESSIONARIA
LA PARTE CHE AGISCE HA L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO OGGETTO DI CAUSA NELL’OPERAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1 , Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi | 05.11.2020 | n.24798
NON OCCORRE UNA SPECIFICA ENUMERAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini | 31.10.2020 | n.419
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