In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cassino, Giudice Lorenzo Sandulli, con la sentenza n. 1028 del 28 luglio 2023.
Con atto di citazione in opposizione proposto dagli opponenti avverso il precetto di euro 107.224,01 oltre spese successive ed interessi maturandi, questi convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Cassino parte opposta al fine di sentir accertare e dichiarare, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, il difetto di legittimazione attiva della società, in ragione della mancata prova dell’intervenuta cessione dei crediti in blocco, con violazione degli artt. 4, l. n. 130/1999 e 58 TUB.
Secondo il Tribunale, parte opposta aveva dato sufficiente prova della titolarità del credito e, quindi, della propria legittimazione processuale, producendo un estratto della G.U., parte seconda, relativo all’avviso di cessione crediti in blocco in capo alla stessa. Ed in tale insieme di crediti risulta ricompreso anche quello vantato nei confronti degli odierni opponenti, integrando tutte le condizioni previste in detto estratto.
Da ciò si evinceva che la cessionaria, compiuta la pubblicazione in G.U., si era senza dubbio surrogata nei diritti della cedente, senza dover compiere ulteriori formalità.
Pertanto, l’opposizione è stata rigettata con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D. LGS. 385/1993: IL SUCCESSORE HA L’ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
CESSIONE IN BLOCCO: LA “DICHIARAZIONE DI CESSIONE” DEVE ESSERE DEPOSITATA DAL CREDITORE, AL PIÙ TARDI, CON LA SECONDA MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6° CPC
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
CESSIONI EX ART. 58 TUB: IL CONTENUTO PUBBLICATO IN GAZZETTA DEVE DETERMINARE SPECIFICAMENTE I CREDITI INCLUSI O ESCLUSI DALLA CESSIONE EX ART. 1346 CC
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
CESSIONE EX ART. 58 TUB: IL CONTRATTO È LA PROVA CHE IL CREDITO È STATO EFFETTIVAMENTE E INEQUIVOCABILMENTE CARTOLARIZZATO
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
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