La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso di specie, la cessionaria non è legittimata a proporre ricorso per cassazione non avendo dimostrato di avere acquistato la titolarità del credito controverso e, quindi, di poter intervenire nel giudizio nella posizione processuale rivestita nei precedenti gradi di merito dalla cedente, non essendo sufficiente l’estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si faceva menzione di un’operazione di cartolarizzazione tra cui, peraltro, non rientrava il credito contestato. Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittimazione della società ricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gorgoni, con l’ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024.
Nel caso di specie la ricorrente, cessionaria dei crediti della banca, al fine di giustificare la propria legittimazione in giudizio, deduceva di aver stipulato in data 1 giugno 2020, con alcuni istituti bancari, un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della legge sulla cartolarizzazione, in forza del quale aveva acquistato pro soluto da ciascuna banca cedente taluni crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza, come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione; di detta cessione era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, corredato dall’informativa ai debitori ceduti, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. n. 6709/2016 e della normativa nazionale applicabile.
Il controricorrente contestava la legittimazione della cessionaria, sostenendo che dal contenuto dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non emergessero elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso fosse attratto nella categoria dei crediti trasferiti.
L’eccezione è stata ritenuta fondata.
Per la Suprema Corte, in base al ricorso e alla documentazione prodotta dalla ricorrente (nell’ambito della quale non vi era il contratto di cessione e, tanto meno, l’elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non era possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui al presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza” sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione aveva riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo “taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli.
Ne è conseguito che, non essendo possibile verificare la legittimazione della società ricorrente a partecipare al giudizio in Cassazione, non essendo la medesima stata parte del giudizio di merito, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO CONFORME:
CESSIONE EX ART. 58 TUB: NON È OPPONIBILE AL DEBITORE CEDUTO CON LA SOLA PRODUZIONE DELL’AVVISO EX ART. 58 TUB IN GAZZETTA UFFICIALE
Tale pubblicazione non costituisce prova dell’avvenuto trasferimento dei crediti
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone | 06.02.2024 | n.3405
CESSIONE IN BLOCCO: IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DI UNO DEI REQUISITI DELLA CESSIONE, FA VENIRE MENO LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO
IN TAL CASO IL CREDITO NON RIENTRA TRA QUELLI OGGETTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo | 20.07.2023 | n.11557
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D. LGS. 385/1993: IL SUCCESSORE HA L’ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
IN SENSO DIFFORME:
CESSIONE IN BLOCCO: LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE SULLA G. U. RECANTE INDICAZIONE PER CATEGORIE DEI RAPPORTI CEDUTI È SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
RESTA COMUNQUE DEVOLUTA AL GIUDICE DI MERITO LA VALUTAZIONE DELLA SUA IDONEITÀ ASSEVERATIVA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Valle | 05.06.2023 | n.15714
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