La cessionaria del credito è legittimata attivamente ove la predetta produca copia del contratto di cessione di crediti pecuniari intercorso, con relativo allegato concernente il contratto riguardante lo specifico credito per cui è aperto il giudizio e manchi una specifica contestazione.
Nel caso di cessioni in blocco la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.
Infatti, è indubbio che la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Il decreto reso nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, nella parte in cui viene dichiarata la nullità del contratto leasing di sale and leaseback non è immediatamente esecutivo, essendo necessario il passaggio in giudicato, che rimane sospeso in caso di pendenza del ricorso in cassazione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Vasto, Pres. Izzi – Rel Pasquale con l’ordinanza n. 4370 dell’8 novembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tale adempimento è equiparabile a quanto prescritto dall’art. 1264 c. c.
Sentenza | Corte di Appello di Catania, Pres. Dipietro – Rel. Napoli | 08.02.2022 | n.253
NON OCCORRE UNA SPECIFICA ENUMERAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini | 31.10.2020 | n.419
INDEBITO BANCARIO: LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE IN CASO MESSA IN LCA DELLA PRIMA CESSIONARIA
NON È RESPONSABILE LA BANCA SECONDA CESSIONARIA
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Giudice Silvano Colbacchini | 14.03.2022 | n.424
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