ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Annalisa Caroni di Modena
In caso di cessione di ramo d’azienda, con contestuale cessione dei contratti di risparmio amministrato e relativi conti correnti collegati, la legittimazione passiva, nel giudizio relativo all’applicazione dei contratti stipulati dalla cedente, spetta alla cessionaria quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
E’ esclusa la legittimazione attiva degli eredi del semplice delegato ad operare sul conto corrente, di deposito, di custodia, di amministrazione e negoziazione di strumenti finanziari di terzi, in quanto privi di alcun diritto sul rapporto controverso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, sez. sesta, Dott.ssa Silvia Brat, con la sentenza n. 336 del 12.01.2016.
Nella fattispecie in esame, gli attori convenivano in giudizio la Banca assumendo di essere entrati in possesso, dopo il decesso del de cuius, di una serie di documenti bancari, tra i quali un estratto conto titoli acceso presso la convenuta, in cui risultavano depositati alcuni strumenti finanziari di natura obbligazionaria, riservati unicamente ad operatori qualificati e per i quali mancava il conferimento del relativo ordine di acquisto.
Sulla base di quanto affermato, gli attori chiedevano accertarsi la nullità o annullabilità dei relativi ordini o contratti di acquisto e la condanna della Banca convenuta al pagamento delle somme dovute per grave inadempimento contrattuale, previa risoluzione del contratto di acquisto.
In via subordinata, gli stessi chiedevano l’accertamento del diritto alla riduzione del prezzo ed al rimborso parziale dei contratti e titoli de quibus.
Si costituiva l’istituto di credito convenuto il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori, considerato che l’operazione di investimento era stata eseguita dal loro dante causa in qualità di semplice delegato ad operare sul conto corrente, di deposito, di custodia, di amministrazione e negoziazione di strumenti finanziari di due suoi congiunti. Ne conseguiva che il rapporto contrattuale era sorto tra la Banca e terzi e, pertanto, non faceva capo al de cuius degli attori. Quindi, questi ultimi risultavano privi della titolarità di diritti sul rapporto controverso.
Sempre in via preliminare, la Banca eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo che, alla luce del conferimento del ramo d’azienda, ex art. 58 TUB, in favore di altra banca con contestuale cessione di tutti i rapporti derivanti dai contratti di risparmio amministrato in essere e dei relativi conti correnti collegati, il potere di resistere in giudizio spettasse alla banca cessionaria in qualità di successore a titolo particolare del diritto controverso.
In particolare, la banca convenuta rilevava, altresì, di aver poi stipulato un contratto con altra società con cui cedeva il 100% delle azioni rappresentanti il capitale sociale della banca cessionaria (poi fusa nella nuova società cessionaria) e che successivamente a tali operazioni, la cedente – convenuta veniva fusa per incorporazione ad altra banca.
Il Tribunale adito ha accolto le eccezioni sollevate dalla Banca atteso che risultava in modo incontrovertibile a chi appartenesse la titolarità del rapporto contrattuale controverso.
Inoltre, il Giudice ha osservato che l’operazione di cessione del ramo di azienda era stata effettuata ai sensi dell’art. 58 TUB a norma del quale “la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Invero, il Tribunale, rilevato che spetta alla cessionaria dei contratti di risparmio amministrato e dei relativi conti correnti collegati la titolarità dei rapporti ceduti dalla cedente, escluso che la legittimazione ad agire nei giudizi di contestazione dell’acquisto titoli, possa spettare agli eredi del semplice delegato ad operare sui contratti e sui titoli de quibus e riconosciuto, altresì, che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia dalla Banca, non può essere generica ed avvenire con clausole di stile, ma deve essere chiara, specifica e circostanziata, ha rigettato la domanda proposta, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Testo del provvedimento
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