LE MASSIME
Se si considera che il costo della polizza assicurativa nei contratti di finanziamento con cessione del “quinto” stipulati ante 2010 era imposto dalla legge e che la normativa secondaria escludeva espressamente dal computo del TEG tale costo, deve giocoforza pervenirsi alla conclusione, in linea con il principio di legalità, anzi di tassatività della norma penale incriminatrice di parte speciale in tema di usura, e cioè va escluso il suo computo.
Né può pervenirsi ad un esito interpretativo diverso muovendo dal principio che una norma secondaria, di natura amministrativa non può derogare alla norma di legge di rango superiore; con la conseguenza che il giudice potrebbe disapplicarla.
La norma penale ex art. 644 c.p. richiama le fonti di rango inferiore per determinare il tasso soglia, superato il quale si viene a configurare l’usura.
Peraltro, se al predetto scopo nei decreti ministeriali che fissano il TEGM non si fa parola del costo assicurativo, l’esigenza di rispettare l’omogeneità tra questa grandezza astratta ed il TEG in concreto rilevato impone che sia escluso il costo dell’assicurazione.
Solo per i contratti stipulati dal 01-01-2010 è possibile considerare il costo dell’assicurazione, in quanto già computato nel valore medio del TEGM, sempre che, nel caso concreto, si riveli che sia stato una condizione necessaria per l’ottenimento del mutuo.
Così si è espresso il Tribunale di Taranto, in persona del Giudice Claudio Casarano, con sentenza n. 1052 del 18 aprile 2019, prendendo posizione su uno dei temi più “spinosi” del dibattito giurisprudenziale sulla concreta applicazione della normativa antiusura: la rilevanza – ai fini della composizione del Tasso Effettivo Globale – del costo della polizza assicurativa obbligatoria connessa ad un’operazione di finanziamento con cessione del “quinto” stipulata prima del 2010.
LA VICENDA GIUDIZIALE
La pronuncia trae origine dalla domanda giudiziale promossa da un mutuatario contro l’istituto di credito mutuante, volta all’accertamento dell’usurarietà oggettiva di un’operazione di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, stipulata nel 2008.
Secondo la prospettazione del cliente-attore, nel Tasso Effettivo Globale del finanziamento – da raffrontare alla soglia di usura – avrebbe dovuto includersi anche il costo della polizza assicurativa obbligatoria, stipulata a garanzia del rimborso.
Di diverso avviso la difesa dell’istituto convenuto, che sottolineava invece come l’onere assicurativo fosse imposto dalla legge e la normativa secondaria ne escludesse espressamente la rilevanza dal computo del TEG.
Il Tribunale riteneva superflua l’istruttoria, evidenziando la necessità di decidere una questione giuridica dirimente: “Si tratta di decidere se il costo della polizza assicurativa rientri o meno nel T.E.G., utile per la verifica dell’eventuale superamento del tasso – soglia, ed avendo riguardo alla particolare tipologia del mutuo dedotto in giudizio; solo infatti conteggiando questo costo, per stessa affermazione dell’attore, lo si supererebbe. La causa allora appare matura per la decisione, dovendosi decidere una questione di diritto dirimente…”.
LA DECISIONE E L’ITER ARGOMENTATIVO
Nel motivare la propria decisione, il Giudice tarantino ha preliminarmente ricostruito la disciplina applicabile secondo una duplice prospettiva: diacronica e gerarchica.
Sotto il primo profilo, una volta collocata la conclusione del contratto nell’anno 2008, il Tribunale ha ricordato che fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari gli intermediari dovevano attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia e pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Tali istruzioni, nella formulazione in vigore nel 2008, prevedevano espressamente che “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge”.
Inoltre, le Istruzioni specificavano, con riguardo specifico alle “operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8“, che “le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione del debitore, non rientrano nel calcolo del tasso”.
Di conseguenza i costi delle polizze assicurative non erano conteggiati, ai fini del calcolo del tasso soglia, né nei Decreti Ministeriali attuativi della Legge 108/1996, né nelle conseguenti rilevazioni della Banca d’Italia relativi al T.E.G.M., ratione temporis applicabili.
Partendo da tale assunto, per il Tribunale deve giocoforza pervenirsi alla conclusione in linea con il principio di legalità, anzi di tassatività della norma penale incriminatrice di parte speciale in tema di usura, e cioè va escluso il suo computo.
E qui si viene al profilo della gerarchia delle norme.
È erroneo – prosegue il Giudice – fermarsi alla considerazione che una norma secondaria, di natura amministrativa (d.m. trimestrali ed Istruzioni di Bankitalia) non può derogare alla norma di legge di rango superiore, con la conseguenza che il giudice potrebbe disapplicarla.
Infatti è l norma penale incriminatrice (art. 644 c.p.) a richiamare le fonti di rango inferiore per determinare il tasso soglia, superato il quale si viene a configurare l’usura.
Peraltro, se al predetto scopo nei decreti ministeriali che fissano il TEGM non si fa parola del costo assicurativo, l’esigenza di rispettare l’omogeneità tra questa grandezza astratta ed il TEG in concreto rilevato impone che sia escluso il costo dell’assicurazione.
Solo per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2010 – conclude il Tribunale – è possibile considerare il costo dell’assicurazione, in quanto già computato nel valore medio del TEGM, sempre che, nel caso concreto, si riveli che sia stato una condizione necessaria per l’ottenimento del mutuo.
Sul punto, il Giudice pugliese ha richiamato il principio di omogeneità “consacrato” in alcune pronunce di legittimità, tra le quali la sentenza n. 12965 del 22 giugno 2016, con la quale la Suprema Corte aveva evidenziato la necessità di “utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. […] Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico T.E.G. applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il T.E.G.M rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”.
In quella occasione la S.C. aveva dato ingresso ad una peculiare ipotesi di applicazione “manipolativa” della normativa secondaria, tale per cui, “quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione”.
La Corte di legittimità aveva “suggerito” una via d’uscita peculiare al giudice di merito: rilevata eventualmente l’illegittimità della normativa secondaria (per erronea esclusione dalle rilevazioni del TEGM di un dato invece rilevante), questi avrebbe potuto “procedere ad una nuova rilevazione del T.E.G.M, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il T.E.G. del rapporto dedotto in giudizio”.
Ed il Tribunale di Taranto ha tenuto in considerazione tale soluzione, ma ha notato come “in materia di costo assicurativo, a differenza di quel che avviene in tema di C.M.S. [la pronuncia di legittimità era stata resa proprio in merito a quest’ultima, n.d.r.] beninteso per i contratti antecedenti al 2010, non è possibile stabilire il TEGM al lordo del costo dell’assicurazione; quindi l’esito della causa dovrà essere necessariamente nel senso che non sia stata dimostrata la ricorrenza dell’usura”.
Sulla scorta di tali considerazioni – non solo di principio, ma anche “operative” – il Giudice ha rigettato la domanda del mutuatario, compensando le spese, attesa la complessità della questione.
IL COMMENTO
Il tema della rilevanza usuraria della polizza assicurativa per le cessioni del “quinto” ante 2010 è ancora oggi al centro del dibattito giurisprudenziale, e non è escluso che, presto o tardi, le Sezioni Unite saranno chiamate a far chiarezza, dopo aver recentemente risolto i “dilemmi” del trattamento degli interessi di mora e delle C.M.S.
Proprio a partire dai citati orientamenti delle SS.UU. può essere svolta una riflessione sulla pronuncia in commento, che sembra porsi nel medesimo solco, benché temporalmente si collochi esattamente al centro tra i due “dicta” del Supremo Collegio (la sentenza sulle CMS è del 2018, la recente sugli oneri di mora è stata emessa nel 2020).
Un “solco” formatosi nella rinnovata tendenza al superamento di una rigida prospettiva di risoluzione delle questioni dibattute sul piano della ripartizione gerarchica tra fonti – tale per cui la portata onnicomprensiva della norma incriminatrice (l’art. 644 cp fa riferimento alle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo” ed alle “spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”) dovrebbe sempre prevalere sulla lettura restrittiva delle disposizioni secondarie di dettaglio – per spostarsi sul profilo “operativo”, nella consapevolezza che il sistema costruito dal legislatore del ’96 “si tiene” solo se riesce a tener fede alla “promessa” di ridurre il problema dell’usura ad una mera operazione matematica.
Così ragionando, la necessità di includere nelle verifiche di usurarietà “ex post” solo ed esclusivamente elementi di costo che erano individuabili “ex ante” nella formazione del Tasso Effettivo Globale Medio diventa un’esigenza ineludibile, a tutela di entrambi gli interessi in gioco:
- quello del soggetto finanziato, alla trasparenza del patto sugli interessi;
- quello del soggetto finanziatore, alla “certezza” di poter pattuire il Tasso Effettivo entro la soglia di usura, comprendente i costi preventivamente segnalati a Banca d’Italia, sì da non trovarsi esposto a sanzioni di qualsivoglia natura (art, 1815, co, 2 cc; art. 644 cp).
In tal senso stanno ragionando negli ultimi anni le Sezioni Unite, riaffermando la primaria importanza del c.d. principio di simmetria:
“…va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l’art. 644, comma 4, c.p. e l’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996; sia l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 18 settembre 2020 n. 19597).
Appare chiaro come da un simile principio non possa prescindersi nella risoluzione del problema delle “polizze assicurative” per le cessioni del quinto stipulate prima del 1 gennaio 2010.
Invero, non è mancata qualche pronuncia che ha risolto il problema alla radice, qualificando le polizze obbligatorie (proprio in quanto tali ex art. 54 DPR n. 180 del 1950) alla stregua di “imposte e tasse”, escluse per espressa previsione primaria (art. 644, co. 4 cp) dalle verifiche di usurarietà (cfr., ex plurimis, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, sent. n. 1085 del 15 ottobre 2020).
Ma, anche ragionando in termini meno “estremi”, il risultato non cambia.
Le Istruzioni Banca d’Italia per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (aggiornamento del 2006 – G.U. n. 102/2006), al punto punto C4 testualmente prevedevano:
“TRATTAMENTO DEGLI ONERI E DELLE SPESE […] l’esclusione delle spese di assicurazione imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito derivanti dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge” […] “nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio […] le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.
Spostandosi sul piano della normativa primaria, va notato che, allorquando la metodologia di rilevamento del TEG è mutata (includendo anche il costo delle polizze obbligatorie) è stato lo stesso Legislatore a “ratificare” le Istruzioni di Banca d’Italia appena citate.
Il riferimento va all’art. 2 bis, comma secondo, del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 a mente del quale:
[Parte prima] “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 96, n. 108”.
[Parte seconda] “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 96, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Solo con tale disposizione il Legislatore ha previsto un sistema di rilevamento del TEG “all inclusive” e, nel farlo, si è anche preoccupato di “ratificare” il sistema precedentemente in vigore, prevedendo una disciplina transitoria (“fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”) al fine di evitare che i contratti sorti sotto la vigenza delle Istruzioni, del tutto rispettosi della normativa antiusura, potessero essere oggetto di contestazione, in spregio a qualsivoglia criterio di certezza del diritto.
Recependo tale precetto normativo, la Banca d’Italia, nell’agosto 2009, ha diramato nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ricomprendendovi anche tutti i costi ed oneri legati all’erogazione del credito applicando le nuove disposizioni di legge vigenti.
Tale norma non può essere oggetto di diversa interpretazione, per cui la modalità di determinazione del TEG inclusiva degli oneri e di tutti i costi legati all’erogazione del credito è entrata in vigore solo il 01.01.2010, a seguito della rilevazione del TEGM con la nuova metodologia di calcolo.
Detto ancora in altri termini: è stato il Legislatore (e non Bankitalia!) a modificare la metodica di rilevamento passando ad un criterio all inclusive, ben prevedendo una disciplina transitoria che ratificasse l’operato dell’Organo di vigilanza per il periodo precedente.
Non si tratta, quindi, di scrutinare – secondo un rapporto gerarchico tra fonti – la validità di una normativa secondaria rispetto a quella primaria, allorquando la prima sia stata espressamente “ratificata” da una norma di pari rango gerarchico rispetto alla seconda.
In altri termini, vero è che l’art. 644 comma 3 c.p. sancisce il principio della “onnicomprensività” degli oneri rilevanti ai fini dell’usura oggettiva, ma è altrettanto vero che gli eventuali contrasti con altra normativa di pari rango (nella specie l’art. 2 bis L. n. 2/2009) non possono essere risolti facendo appello al criterio gerarchico – dacché non v’è alcun rapporto di sovra- e/o subordinazione tra le due norme.
Deve presumersi che il sistema – tenuto conto anche della volontà del legislatore – sia di per sé coerente e che pertanto possa trovare compiuta applicazione tanto la norma codicistica, quanto la normativa transitoria che il legislatore ha inteso adottare, risolvendosi il contrasto solo in termini di apparente antinomia.
Ecco, allora, ritornare il tema della “simmetria”: non può rilevare ai fini della verifica ex post dell’usurarietà dei contratti (sorti ante 2010) una componente di costo (spese assicurative) espressamente esclusa dalle istruzioni Bankitalia e dai Decreti Ministeriali vigenti ratione temporis.
Ove si volesse dar rilevanza ad una novella normativa che – solo successivamente alla stipula del finanziamento per cui è causa – ha sancito la necessità di includere nel TEG anche il costo della polizza obbligatoria (ma con regime transitorio che continuava ad escluderla sino al 1.1.2010), si otterrebbe lo stesso effetto di accordar rilievo ad un elemento che avrebbe reso il rapporto usurario in via “sopravvenuta”, contravvenendo ad altro dictum della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675), che ha espunto definitivamente la categoria dell’usura sopravvenuta dal nostro Ordinamento.
Concludendo, è auspicabile che, anche sul tema delle polizze assicurative, si addivenga ad una soluzione nomofilattica.
Nelle more, non resta che registrare una tendenza giurisprudenziale, enucleata, ex plurimis, dalle seguenti decisioni già pubblicate sulle pagine web di questa Rivista:
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: AL TRIBUNALE DI MANTOVA PASSA LA LINEA PRO-BANCA
GLI UNICI COSTI RIMBORSABILI SONO QUELLI CHE IL CLIENTE NON DOVRÀ PIÙ SOSTENERE
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
IL COSTO ASSICURAZIONE È EQUIPARABILE ALLA VOCE “IMPOSTE” E “TASSE” DI CUI ALLA LEGGE 108/1996
Sentenza | Corte d’Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza | 04.07.2016 | n.344
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno