L’art. 11 octies della legge n. 106 del 23 Luglio 2021 di conversione del D.L. n. 73 del 2021 (D.L. Sostegni bis), da un lato, ha modificato in aderenza alla sentenza Lexitor il testo dell’art. 125 sexies TUB, che disciplina il rimborso in caso di estinzione anticipata, ma, dall’altro lato, ha stabilito, al comma 2, che il nuovo testo dell’art. 125 sexies si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi dopo la entrata in vigore della legge di conversione.
Ai contratti conclusi in precedenza si continueranno ad applicare l’art. 125 sexies nel vecchio testo e le disposizioni della Banca d’Italia.
Sotto la vigenza del vecchio testo dell’art. 125 sexies (che disponeva il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto e non di tutti i costi del finanziamento come previsto dal nuovo testo), si era consolidata, anche alla luce delle disposizioni della Banca d’Italia (V. per tutte comunicazione del 7 Aprile 2011), la distinzione tra costi up front non rimborsabili in quanto connessi ad attività concluse con la stipula del contratto (spese istruttoria-commissione di intermediazione) e costi recurring rimborsabili in quanto riguardanti servizi od attività che maturano nel corso del rapporto (interessi).
Così il Giudice di Pace di Piombino, in persona della dott.ssa Marielena Cristiani, con sentenza n. 66 del 16 agosto 2021, si è espresso a definizione di un giudizio introdotto dal cliente di un istituto di credito, onde ottenere la riduzione complessiva del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, con riferimento ad un contratto di mutuo contro “cessione del quinto” estinto anticipatamente.
In particolare, il mutuatario, nel convenire in giudizio la società finanziatrice, lamentava che quest’ultima non avesse applicato il criterio di riduzione proporzionale dei costi accessori a tutte le spese e/o commissioni, anche di natura “up-front”, dinamica processuale “classica” nel contenzioso consumatore-banca post “Lexitor” (la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE – ben nota ai lettori di questa Rivista – che ha dato luogo ad un aspro dibattito sulla compatibilità dell’interpretazione della Direttiva sul Credito al Consumo fornita dai Giudici di Lussemburgo con la normativa di settore nazionale).
La pronuncia in commento assume particolare rilievo poiché costituisce la prima (nota) applicazione del nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB, riformato dal legislatore del “Decreto Sostegni-bis” proprio al fine di arginare il contenzioso seriale “generato” dalla Corte UE.
Alla novella si è dato qui già spazio (si rinvia all’articolo ‘“LEXITOR”: Il Legislatore chiude il “caso”’), ma appena il caso di richiamarne i tratti salienti.
La legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – bis) ha introdotto nell’anzidetto decreto l’art. 11-octies, con il quale viene riformato l’art. 125 sexies T.U.B., che disciplina il diritto al rimborso anticipato del prestito.
Nella nuova formulazione, la norma ora (e solo ora!) assicura il diritto al rimborso di “tutti i costi compresi nel costo totale del credito” in misura proporzionale alla vita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte:
«Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato)
- Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
- I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato».
La riduzione dovrà avvenire – di norma –secondo il criterio del costo ammortizzato (non già “pro rata temporis”).
Il legislatore ha però subito limitato i confini temporali della nuova normativa: il diritto al rimborso di “tutti i costi” vale solo “pro futuro” e non trova applicazione per i “vecchi” contratti, come previsto dal comma 2 dell’articolo 11-octies:
«2. L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Privilegiando un approccio in linea con la “certezza del diritto”, il Legislatore si è posto evidentemente l’obiettivo di disciplinare gli effetti intertemporali della nuova disciplina, “ratificando” di fatto l’operato degli Enti regolatori del settore bancario, che avevano sempre orientato gli istituti finanziatori ad interpretare la pre-vigente normativa nel senso di distinguere – nel rispetto della trasparenza contrattuale – tra oneri “up-front” e “recurring” ai fini del rimborso anticipato.
Detto ancora altrimenti, solo per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies T.U.B. (in G.U. 24 luglio 2021), potrà dirsi superata ogni distinzione tra costi “up-front” e “recurring”.
Per quelli precedenti (come il contratto per cui è causa), il Legislatore ha di fatto ratificato la lettura del “vecchio” art. 125 sexies T.U.B. (rimborso dei costi dovuti per la residua durata del contratto), fornita dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia.
Proprio su tale aspetto si è soffermato il Giudice di Pace di Piombino, nel passaggio in cui – motivando il rigetto della domanda attorea – ha ricordato che «sotto la vigenza del vecchio testo dell’art. 125-sexies (che disponeva il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto e non di tutti i costi del finanziamento come previsto dal nuovo testo), si era consolidata, anche alla luce delle disposizioni della Banca d’Italia (V. Per tutte comunicazione del 7 aprile 2011), la distinzione tra costi up front non rimborsabili in quanto connessi ad attività concluse con la stipula del contratto (spese di istruttoria – commissioni di intermediazione) e costi recurring rimborsabili in quanto riguardanti servizi od attività che maturano nel corso del rapporto (interessi)».
Sicché, non potendosi ricavare dalle contestazioni del cliente una diversa qualificazione della natura delle commissioni esposte in maniera trasparente nel contratto, per il giudice «non vi può essere dubbio sul fatto che le spese di istruttoria e le spese di intermediazione oggetto della domanda di rimborso pro-rata siano up front, in quanto connesse ad attività concluse con la stipula del contratto, come del resto espressamente convenuto anche nel contratto. Ne consegue che, alla luce della vigente normativa, le somme indicate dall’attore non siano rimborsabili neppure pro-rata, per cui la domanda attrice deve essere respinta».
La novella normativa non sembra ammettere altre interpretazioni, sicché si può affermare con sufficiente certezza che questo sarà l’orientamento dominante della giurisprudenza sui “vecchi” contratti.
Invero, anche prima della riforma, non erano mancate voci giurisprudenziali “scettiche” sulla possibilità di estendere i principi “Lexitor” al contenzioso nazionale, ragionando sui rapporti di gerarchia tra le fonti del Diritto e sul “legittimo affidamento” formatosi in capo agli intermediari nella vigenza della normativa precedente.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SENTENZA “LEXITOR”: ANCHE IL TRIBUNALE DI LECCE NE ESCLUDE L’INVOCABILITÀ NEL CONTENZIOSO NAZIONAL
LA CGUE HA INTERPRETATO UNA DIRETTIVA NON “SELF – EXECUTING” – LEGITTIMA LA CLAUSOLA LIMITATIVA DEL RIMBORSO AI COSTI “UP-FRONT”
Ordinanza | Tribunale di Lecce, dott.ssa Maria Carmela Tinelli | 27.05.2021 |
CESSIONI DEL “QUINTO”: NUOVO STOP ALL’INTERPRETAZIONE “LEXITOR”
ANCHE PER IL TRIBUNALE DI TRANI LA PRONUNCIA DELLA CGUE “NON È PERTINENTE ALL’ORDINAMENTO ITALIANO”
Ordinanza | Tribunale di Trani, Giudice Alberto Binetti | 30.04.2021 |
“LEXITOR” NON SI APPLICA AI RAPPORTI INTERPRIVATISTICI
IL TRIBUNALE DI ROMA “RIBALTA” IL VERDETTO ABF: LA BANCA DEVE RIMBORSARE SOLO I COSTI “RECURRING”
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 11.02.2021 |
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