Il dibattito giurisprudenziale sul caso “Lexitor” è più che mai vivo e si arricchisce di una nuova “voce”: quella del Tribunale di Trani, che conferma la tesi dell’inestensibilità del dictum della Corte di Giustizia UE al contenzioso nazionale, più volte approfondita sulle pagine di questa Rivista.
Il riferimento è all’ordinanza ex art. 702 ter emessa dal dott. Alberto Binetti il 30 aprile 2021, in accoglimento del ricorso promosso da un istituto di credito che, a fronte del reclamo di un mutuatario finalizzato a conseguire la restituzione pro quota dei costi “up-front” asseritamente non maturati a seguito dell’estinzione anticipata della “cessione del quinto”, aveva convenuto il consumatore in giudizio al fine di “contrastare” detto reclamo ed ottenere una pronuncia che accertasse e dichiarasse la correttezza del proprio operato, stante la non applicabilità al caso di specie della citata sentenza della Corte di Giustizia in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018.
Il Tribunale ha mutuato alcuni recenti arresti della giurisprudenza di merito, per i quali «la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019 (c.d. “Lexitor”) non è pertinente all’ordinamento italiano. Tale decisione emessa all’esito a un giudizio pregiudiziale sull’interpretazione di una disposizione normativa polacca, si è limitata a “osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto.”. La decisione in esame, tuttavia, non può adattarsi all’ordinamento italiano, perché quest’ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, come testualmente riportato nell’ordinanza annotata, l’art. 125sexies TUB (di trasposizione della normativa dell’Unione) statuisce che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”. Non c’è alcun riferimento ai costi “iniziali” del credito e, in effetti, sarebbe irragionevole il rimborso di una quota delle spese di istruttoria, strettamente inerenti a un’attività che l’Istituto di credito svolge in una fase prodromica alla stessa erogazione della somma finanziata e che, in quanto tale, anche laddove l’importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata pro quota essendosi svolta tutta già prima dell’erogazione del credito. Ne deriva che gli unici costi suscettibili di essere oggetto di una domanda di ripetizione, come espressamente previsto dal succitato art. 125sexies TUB, sono quelli che non si dovranno più sostenere, avendo rimborsato anticipatamente il debito. Nel caso di specie, consegue l’integrale rigetto della domanda, stante la sua infondatezza» (Tribunale Cassino 2 febbraio 2021; nello stesso senso Tribunale di Mantova, 30 giugno 2020; Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, n. 1907).
In altre parole – per sintetizzare la motivazione espressa dal giudice pugliese – si è in presenza di una sentenza sì vincolante per l’interprete, ma che ha a sua volta ad oggetto l’interpretazione di una norma che non ha cittadinanza e non è applicabile nell’ordinamento italiano.
Il Tribunale ha quindi accertato e dichiarato, in conclusione «la non applicabilità, al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018» per l’effetto accertando e dichiarando altresì «la validità ed efficacia della clausola contrattuale che disciplina l’estinzione anticipata del rapporto oggetto di lite e la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto), dell'”importo dovuto a saldo” di cui al conteggio estinzione anticipata in atti» e che «nessun’altra somma, rispetto a quanto già rimborsato al cliente, dovrà essere a quest’ultimo restituita, a qualsivoglia titolo […] per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento».
La pronuncia conferma che il dialogo sulla “Lexitor” continuerà a tenere banco nell’ambito di un contenzioso già seriale.
Ad onta di pronunce di segno contrario (ferme nel ritenere operante il canone della c.d. interpretazione conforme), resta fermo il dato inequivocabile che il legislatore italiano si era “premurato” di disciplinare analiticamente i diritti restitutori del consumatore con l’art. 125 sexies TUB e la connessa disciplina di settore, a differenza di quanto aveva fatto l’ordinamento polacco (in relazione al quale era originata la richiesta di rinvio pregiudiziale) e che gli istituti finanziatori, prima della sentenza interpretativa, avevano maturato il “legittimo affidamento” (in virtù della normativa nazionale e delle indicazioni del proprio Organo di Vigilanza) di operare nel completo rispetto della normativa nazionale.
“Legittimo affidamento” che, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, costituisce certamente un argine (limite “esterno”) alla praticabilità di qualsivoglia “interpretazione conforme” della disciplina italiana a quella comunitaria (come oggi enucleata dalla CGUE).
Ne consegue che può ritenersi tuttora lecita ed operante la distinzione tra oneri up-front ed oneri recurring ai fini della limitazione del rimborso solo ai secondi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura dei seguenti contributi:
“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI
Il nuovo contenzioso “seriale” tra incertezze interpretative, incompatibilità della normativa nazionale e potenziali rischi “sistemici”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: al Tribunale di Mantova passa la linea pro-banca
Gli unici costi rimborsabili sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020
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