
In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB- qualora il contenuto dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.
In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l’esistenza dell’operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuliana Santa Trotta con la ordinanza del 30.12.2024 che ha rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore esecutato, nella quale lamentava il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, una società resasi cessionaria del credito a seguito di cessione ex art.58 TUB, per non aver provato adeguatamente l’avvenuta cessione del credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON OCCORRE UNA SPECIFICA ENUMERAZIONE DI CIASCUNO DEI RAPPORTI CEDUTI
Ordinanza | Tribunale di Cuneo, Giudice Rodolfo Magrì | 07.10.2024 | n.4
IL GIUDICE DEVE PROCEDERE AD UN ACCERTAMENTO COMPLESSIVO DELLE RISULTANZE DI FATTO E DI GIUDIZIO ACQUISITE AGLI ATTI, ANCHE PER VIA CRITICA O INDIZIARIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Bruno Conca | 10.10.2024 | n.5087
TALE PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI CREDITI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone | 06.02.2024 | n.3405
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
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