L’art. 58 comma 2 TUB, se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).
A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l’effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell’effettiva e attuale titolarità del credito, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni, con la sentenza n. 490 del 24 luglio 2023.
Nel caso di specie gli opponenti evidenziavano la mancata dimostrazione della cessione del credito, contestando nello specifico uno dei due contrati di finanziamento dai medesimi acceso con la banca poi divenuta cedente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce del principio di diritto già menzionato, il Tribunale toscano ha ritenuto che il caso di esame non presentasse le caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all’oggetto della cessione, con la conseguenza che diveniva indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l’estratto da cui risultavano le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermasse che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risultava sufficientemente determinato, a norma dell’art 1346 c.c.., poiché conteneva un generico riferimento ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
E tale indeterminatezza permaneva anche in esito alla produzione del documento allegato alla comparsa di costituzione, in cui era riportato il numero identificativo di uno dei due finanziamenti affiancato dal nominativo del debitore e dagli importi in ipotesi dovuti, privo di elementi che consentivano di riferirlo al contenuto del contratto di cessione.
Infatti si trattava di documento non sottoscritto e anch’esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con l’allegato richiamato dal contratto traslativo e, quindi, inidoneo a ritenere l’oggetto della cessione determinabile “per relationem”.
Nella fattispecie in esame, l’opponente contestava il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, dovendosi certamente escludere che vi fosse stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale della cessionaria.
In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario. Come conseguenza – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate nell’opposizione sulla titolarità dei crediti hanno trovato accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il tribunale toscano con riferimento al primo contratto, invece, non essendo state articolate contestazioni sulla cessione effettuata, i documenti prodotti, anche in forza dei criteri di cui all’art 2929 c.c. e in assenza di contestazioni ai sensi dell’art 115 cpc, hanno consentito di ritenere che la opposta avesse superato l’onere probatorio in ordine alla cessione.
L’importo oggetto del decreto ingiuntivo, per tale parte, è stato quindi riconosciuto, con la medesima misura degli interessi di cui al provvedimento opposto.
Quanto alle spese, la reciproca soccombenza con riferimento alle eccezioni sollevate e, di contro, il parziale riconoscimento della pretesa di credito, hanno indotto a ravvisare gli estremi per l’integrale compensazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno