Nelle cessioni pro soluto di crediti d’imposta, quando nei contratti è riservata alla banca la facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, fino al momento in cui il credito non risulti visibile nel proprio cassetto fiscale” (art.6), l’efficacia di ogni cessione risulta sospensivamente condizionata alla “evidenza del relativo credito nel cassetto fiscale del cessionario” (art.2 lett. h).
I crediti collocati nel cassetto fiscale del cedente nella colonna “crediti ceduti in attesa di accettazione”, per definizione, non sono ancora visibili nel cassetto fiscale del cessionario, poiché tale visibilità segue soltanto al caricamento della comunicazione di avvenuta accettazione nella Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Michele Cifarelli, con la sentenza n. 623 del 13 aprile 2023.
Il caso muoveva dall’ingiunzione ottenuta dall’opposta nei confronti della Banca per il pagamento del prezzo di cessioni pro soluto di crediti d’imposta.
La banca proponeva opposizione, negando di aver mai acquistato tali crediti.
L’ingiungente, costituita in corso di causa, dava atto di aver nel frattempo ceduto a terzi il proprio credito; sicché la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione monocratica.
Secondo gli atti di causa, la banca, per ciascun contratto, aveva esercitato il diritto di recesso contrattualmente previsto.
Non risultava che, in precedenza, taluno dei crediti oggetto di causa fosse pervenuto nel cassetto fiscale del cessionario. Tale circostanza, infatti, risultava allegata dall’ingiungente, specificamente contestata dall’ingiunta e non provata.
Il documento a tal fine invocato dall’opposta rappresentava lo stato di tali crediti nel suo cassetto fiscale, non in quello della banca.
Secondo il Tribunale emiliano, l’inserimento dei predetti crediti nella colonna “crediti ceduti in attesa di accettazione” del proprio cassetto, in realtà, conferiva certezza contraria all’assunto dell’ingiungente, poiché la visibilità nel cassetto del cessionario segue soltanto al caricamento della comunicazione di avvenuta accettazione nella Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Ne deriva che i crediti collocati nel cassetto fiscale del cedente nella colonna “crediti ceduti in attesa di accettazione”, per definizione, non erano ancora visibili nel cassetto fiscale del cessionario. Ne conseguiva il mancato avveramento della condizione sospensiva, la legittimità del successivo recesso della banca e, in definitiva, la constatazione che le cessioni per cui era causa non avevano mai avuto efficacia.
I crediti ingiunti risultavano, conclusivamente, ab origine inesistenti.
Ciò ha determinato la piena virtuale soccombenza dell’ingiungente che, pertanto, è stata condannata al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il giudizio di opposizione.
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo è stato revocato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SE UN SOLO REQUISITO NON CORRISPONDE, IL CESSIONARIO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO TITOLARE DI QUELLA POSIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni | 31.10.2019 | n.4710
I POSSESSORI DEI TITOLI EMESSI DALLA “SOCIETÀ VEICOLO” POSSONO ESSERE ESPOSTI SOLO AL RISCHIO CHE DERIVA DAL FATTO CHE I CREDITI CARTOLARIZZATI NON SIANO INCASSATI
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Giaime Guizzi | 30.08.2019 | n.21843
È SUFFICIENTE INDICARE, PER LA CARATTERISTICA DEL CREDITO, LA DICITURA “IN SOFFERENZA”
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Amendola – Rel. Scoditti | 13.06.2019 | n.15884
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