ISSN 2385-1376
Testo massima
Chiunque è legittimato a partecipare alla vendita senza e con incanto ed a proporre offerta di acquisto, così come dispongono gli artt. 571 comma 1 e 579 comma 1 cpc, ad eccezione del debitore.
Per debitore deve intendersi colui che è assoggettato ad esecuzione forzata per il soddisfacimento di un debito proprio. Sono, dunque, ammessi alla partecipazione il terzo proprietario dell’immobile pignorato, a cui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di offrire, il debitore solidale, che non è parte del processo esecutivo condotto nei confronti di altro coobbligato, e il diverso condebitore, nonostante l’univocità del titolo e del pignoramento, perché le procedure rispettivamente iniziate nei confronti di diversi soggetti conservano piena autonomia e non implicano che l’esecutato assuma la qualità di parte nel processo esecutivo che non lo riguarda direttamente.
Il divieto di offrite che colpisce il debitore riguarda sia il caso in cui la partecipazione avviene in nome proprio sia se avviene per tramite di una interposta persona, che partecipa in nome proprio, rendendosi aggiudicatario e destinatario degli effetti del decreto di trasferimento, salvo retrocedere al debitore l’immobile acquistato.
L’ordinamento conosce, poi, altri divieti di acquisto dei beni pignorati e, quindi, l’art. 55 DPR 602/1973, modificato dal DLG. 46/1999, preclude al concessionario per la riscossione coattiva di rendersi aggiudicatario negli incanti da lui banditi.
Ancora, non possono acquistare – direttamente o per interposta persona – beni o diritti del minore o dell’interdetto, a pena di annullamento degli atti compiuti, i genitori esercenti la potestà, i tutori o i protutori.
L’art.1471 cc dichiara, inoltre, nullo l’acquisto di beni venduti per loro ministero, fatto da amministratori di beni dello Stato o altri enti pubblici rispetto a beni affidati alla loro cura ovvero pubblici ufficiali, in cui vanno inclusi l’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento, il giudice dell’Esecuzione, il professionista delegato, il cancelliere e il custode.
I divieti alla partecipazione all’asta pubblica costituiscono l’eccezione alla regola generale della ammissione agli incanti a chiunque sia interessato, per cui esso non può essere applicato analogicamente ad altri soggetti, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o di accordo fra il debitore e il terzo incaricato di acquistare in nome e per suo conto in frode alla legge.
Applicando tale principio, dunque, la giurisprudenza ha statuito che è ammesso a partecipare all’incanto anche il coniuge in comunione legale dei beni, salvo che sia provato l’accordo interpositorio fittizio o reale con il debitore stesso.
Del pari può depositare la propria offerta e partecipare all’asta il figlio del debitore, purchè in vita, in quanto, una volta accettata l’eredità in caso di morte del debitore, il divieto di partecipare si estende anche agli eredi.
In linea di principio, inoltre, non è vietato al socio di società di capitali proporsi come offerente per l’acquisto di un immobile pignorato in danno della società, stante l’autonomia patrimoniale che caratterizza l’ente rispetto ai singoli soci.
La violazione dei divieti a partecipare, colpiti da nullità, può essere rilevata ex officio dal Giudice, in quanto principio di ordine pubblico, ovvero possono essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi, che deve essere esperita nel caso in cui il divieto sia previsto a pena di annullabilità.
FOCUS
Tutti sono ammessi alla partecipazione all’asta ad eccezione del debitore sia quale offerente in proprio sia agente per interposta persona, tant’è che il patto tra il debitore e il terzo che si è obbligato a trasferire al primo il bene aggiudicato all’asta è nullo.
La ragione di tale divieto deve essere individuata nel pericolo di turbativa della vendita, che verrebbe pregiudicata dalla presenza del debitore, che potrebbe disincentivare la partecipazione di terzi.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 516/2014