ISSN 2385-1376
Testo massima
La chiamata in causa rivolta al convenuto, già costituito in giudizio, va ammessa qualora abbia ad oggetto una domanda fondata su una causa petendi differente da quella per cui la parte è stata convenuta in giudizio.
Così il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del dott. Gustavo Danise, si è pronunicata con ordinanza del 12.12.2013.
Ebbene la ratio della norma di cui all’art. 269 cpc, che prevede la fissazione di una nuova udienza di comparizione, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cpc, è quella di consentire al terzo chiamato di esercitare le proprie difese relativamente alle domande poste nei suoi confronti.
Per identità di ratio la detta disciplina verrà applicata anhe quando il terzo chiamato in causa è già parte del giudizio atteso che la domanda proposta nei suoi confronti è una domanda sostanzialmente nuova, con un diverso titolo e diverso oggetto, da cui ne consegue che allo stesso dovrà essere concesso il termine di cui all’art.163 bis cpc per correttamente esercitare il suo diritto di difesa costituzionalmetne garantito.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
– Sezione prima civile –
R.G.A.C. n. XXXX/13
A scioglimento della riserva ritenuta all’udienza del 05.12.13, il Giudice designato alla trattazione, dr. Gustavo Danise,
OSSERVA
L’istanza presentata dalla convenuta I. F. di chiamata in causa di C. M. M. è certamente impropria, perché rivolta all’altro convenuto, quindi ad una parte già costituita in giudizio, ma va comunque ammessa, posto che ha ad oggetto una domanda fondata su una causa petendi differente da quella per cui C. è stato convenuto in giudizio.
La disciplina dell’autorizzazione giudiziale alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., prevedendo la fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini a comparire previsti dall’art. 163-bis c.p.c., mira a consentire al terzo di esercitare compiutamente le proprie difese riguardo alla domanda rivolta nei suoi confronti, così come ha potuto fare il convenuto con riferimento alla domanda spiegata nei suoi confronti dall’attore; ebbene, per identità di ratio, tale disciplina deve essere osservata anche quando il “terzo” da chiamare sia già parte nel giudizio, poiché la pretesa instata nei suoi riguardi nella comparsa di costituzione e risposta dell’altro convenuto, basandosi su un diverso titolo ed avente un oggetto diverso, ancorchè collegato, è per lui sostanzialmente “nuova” rispetto a quella contenuta nell’atto di citazione a giudizio; ne consegue che deve usufruire del medesimo termine sancito dall’art. 163-bis c.p.c. per esercitare il suo diritto di difesa anche sulla nuova questione prospettata, pena un vulnus insanabile dei principi costituzionali dettati dagli artt. 3 e 24 Cost.
PQM
Revoca il provvedimento fuori udienza dell’11.11.13 ed autorizza I. F. a chiamare in causa quale “terzo” l’altro convenuto C. M. M., onerandola di notificargli la comparsa di costituzione e risposta entro il 15.02.14.
Fissa nuovamente la prima udienza di comparizione delle parti al 10.07.14.
Nocera Inferiore
11.12.13
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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Numero Protocolo Interno : 724/2013