ISSN 2385-1376
Testo massima
Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto ad effettuare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Se non lo fa «si considera erede puro e semplice».
E’ questo il principio espresso dal Tribunale di Arezzo nella persona della dott.ssa Isa Antonietta Salerno nella sentenza n. 579 depositata il 12 giugno 2014 in materia di successioni.
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una donna nei confronti dell’ex marito per il mancato pagamento di assegni per il concorso nel mantenimento del figlio minore.
La donna, per recuperare il suo credito, promuoveva un’azione esecutiva immobiliare nei confronti dell’ex coniuge, che aveva ad oggetto un appartamento ereditato da quest’ultimo dal defunto padre.
Accadeva però che dopo il deposito dell’istanza di vendita il giudice dell’esecuzione osservava che il debitore esecutato, che risultava proprietario dell’immobile per successione per causa di morte, non aveva espressamente accettato l’eredità.
Veniva, pertanto, concesso dal giudice, un termine per instaurare un giudizio di cognizione finalizzato all’emissione di una sentenza dichiarativa della qualità di erede del debitore esecutato.
Ora, il Tribunale di Arezzo, sulla base della documentazione prodotta in atti da parte attrice, ha accertato che l’ex coniuge della stessa, si trovava nel possesso dei beni del de cuius già prima che si verificasse la morte del padre, per essere il convenuto da tempo residente presso l’immobile sottoposto a pignoramento.
Il Tribunale ha acclarato che:
1) al momento dell’apertura della successione e nei tre mesi successivi il convenuto non ha provveduto a redigere l’inventario,
2) è documentalmente provato che il convenuto ha continuato a mantenere il possesso dell’immobile in quanto lo stesso ha ricevuto personalmente la notifica dell’atto di pignoramento per l’immobile in oggetto presso l’immobile medesimo.
Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sia presso l’Agenzia delle Entrate è stata registrata la successione del defunto padre del convenuto a seguito della quale lo stesso ha ereditato l’immobile de quo.
Il Tribunale da tanto fa discendere la conseguenza che il convenuto abbia accettato tacitamente l’eredità del padre e ciò alla luce di quanto disposto dall’art. 485 c.c. che stabilisce che il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto ad effettuare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Trascorso il suddetto termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità si considera erede puro e semplice.
Nel caso de quo il Tribunale di Arezzo ha accertato che il convenuto si trovava nel possesso dei beni ereditari al momento della chiamata all’eredità, che non risultava essere stato redatto alcun inventario da parte dello stesso e che pertanto doveva ritenersi acclarata la qualità di erede in capo al convenuto in ordine ai beni di proprietà del padre.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 36/2014