ISSN 2385-1376
Testo massima
La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum, che va individuato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire ed alle eccezioni all’uopo sollevate dal convenuto, ma non riguarda le ipotesi in cui il giudice, espressamente od implicitamente, dia al rapporto controverso od ai fatti che siano stati allegati, quale causa petendi dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. Ciò in virtù del potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti oggetto della contestazione, a condizione che sia rispettato l’ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione seconda, Pres. Mazzacane Rel. Matera, con la sentenza n. 17075 del 24.08.2015.
Nella fattispecie in commento, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di gravame basato sull’avere la Corte di Appello competente mutato d’ufficio il titolo giuridico ipotizzato dalla originaria attrice (uso perpetuo ed esclusivo su un posto macchina, acquistato in proprietà in virtù del vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c., esistente tra l’appartamento e il posto macchina medesimo), riconoscendo un diritto diverso (uso comunitario con altri aventi diritto del posto macchina), goduto in forza di servitù costituita a favore dell’appartamento acquisito mediante atto negoziale.
La Corte in linea con le precedenti pronunce in tema (Cass. 13-6-2002 n. 8479; Cass. 6-8-2004 n. 15186; Cass. 24-3- 2011 n. 6757; Cass. 22-8-2013 n. 19424) ha affermato che il vincolo del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato determina che il giudice non può modificare i fatti allegati dalle parti nel processo, né può introdurvi fatti ulteriori, ma conserva il potere dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio anche in difformità rispetto alla prospettazione svolta nella domanda.
Principi, quelli ribaditi dalla Suprema Corte, tutti rispettati dalla sentenza impugnata, che, “sulla base degli stessi fatti materiali prospettati in giudizio“, ne ha offerto una diversa qualificazione giuridica, peraltro sulla scorta di adeguata e sufficiente motivazione.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 441/2015