ISSN 2385-1376
Testo massima
La laconica indicazione in termini generici di una domanda senza precisare l’esatta natura e le condizioni economiche dei contratti di finanziamento e di investimento sottoscritti, non ricavabili neppure dalla documentazione depositata in giudizio comporta la nullità dell’atto di citazione in quanto l’incertezza investe l’intero contenuto dell’atto.
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott. Enrico Schiavon con sentenza n. 503 del 27.01.2015 in un giudizio promosso da un cliente in danno di una banca che, dopo aver contratto un mutuo, ha investito una somma di denaro in una polizza che gli era stata proposta dall’intermediario finanziario con la rassicurazione che il rendimento della stessa sarebbe stato superiore all’importo erogato a titolo di mutuo.
Il cliente ha sostenuto che la banca avesse indotto l’attore a concludere un’operazione incompatibile con il suo profilo di propensione al rischio e che il tasso di interesse del mutuo bancario aveva raggiunto una soglia non concordata atteso che il valore di riscatto della polizza, era inferiore all’importo erogato a titolo di mutuo.
Assumeva, quindi, che la banca avesse violato gli obblighi di trasparenza, correttezza ed informazione e chiedeva, pertanto, di accertare la nullità del contratto di mutuo per l’applicazione di un tasso talmente elevato da farne sospettare la natura anatocistica, con richiesta dell’eventuale risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali.
La banca, costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per la mancata individuazione del mutuo e della polizza che l’attore assume di aver stipulato, non avendo precisato la natura e le condizioni economiche del contratto di finanziamento e di investimento sottoscritto. In altri termini, il cliente non aveva precisato gli elementi di fatto e di diritto che avevano portato alla violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza ed informazione da parte della banca.
In altri termini l’attore non ha fornito una precisa individuazione della natura e delle condizioni economiche dei contratti di finanziamento ed investimento da lui sottoscritti e, allo stesso modo, non ha fornito la prova della violazione da parte della banca degli obblighi di trasparenza, correttezza ed informazione.
La mancata indicazione delle su richiamate circostanze non consente alla convenuta banca di spiegare le opportune difese anche al fine di contestare la asserita responsabilità oltre a determinare l’impossibilità di impostare e svolgere la necessaria istruttoria per la decisione della controversia.
Il Tribunale ha, dunque, rigettato la domanda ed ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 cpc, comma 4, per assoluta incertezza del petitum che ha determinato il rigetto della domanda e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 77/2015