La citazione introduttiva di una causa civile non è un atto a contenuto libero, dovendo soddisfare – oltre a generali canoni di adeguatezza, logicità e comprensibilità – gli specifici requisiti fissati dall’art. 163 c.p.c., a pena di nullità sanzionata dall’art. 164 c.p.c.
L’atto di citazione, sia nella parte espositiva, sia nelle conclusioni, non deve eccedere, né sviare dalla chiara individuazione e selezione degli elementi integranti i requisiti indicati ai nn. 3-4 dall’art. 163, co. 3, c.p.c. posto che difese evidentemente prive di utilità in senso tecnico-processuale nella fase dell’introduzione della causa, ovvero sfornite di un sottostante interesse ad agire meritevole di tutela, determinano l’oggettiva impossibilità per la controparte e per il giudice di individuare con precisione e senza incertezze il thema decidendum.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Dott. Antonio Ruffino con l’ordinanza del 19.07.2017.
E’ accaduto che una società conveniva in giudizio una Banca con una domanda introduttiva articolata in complessive 72 pagine, con le quali, senza alcuna percepibile ed effettiva suddivisione interna in parti e senza alcuna percepibile ed effettiva successione logica di fatti o ricostruzione intellegibile di circostanze storiche o di argomenti giuridici, sembra di intendere che essi avanzino una molteplicità di pretese (si vedano i cinque capi principali di merito, con le innumerevoli variabili e subordinate in essi contenute) scaturenti da una nutrita serie di rapporti contrattuali di vario genere intrattenuti dal 1996 in poi con BANCA S.p.A..
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c..
In particolare, la Banca eccepiva l’incomprensibilità delle deduzioni complessivamente svolte nella atto introduttivo e, quindi, l’impossibilità di individuare il thema decidendum ai fini della propria attività difensiva.
Il Giudice, valutando le eccezioni di rito formulate dalla Banca convenuta ha ritenuto nullo l’atto di citazione, considerando farraginose ed incomprensibili le deduzioni complessivamente svolte dalla società attrice, in quanto pervenuta alla fusione di una miriade di vicende contrattuali distinte secondo l’impiego massiccio ed incontrollato di espressioni cumulative del tipo quali: “anche”, “e comunque”, “in ogni caso”, “tutte e nessuna esclusa.
Sul punto, il Tribunale precisando che l’atto di citazione, sia nella parte espositiva, sia nelle conclusioni, non deve eccedere, né sviare dalla chiara individuazione e selezione degli elementi integranti i requisiti indicati ai nn. 3-4 dall’art. 163, co. 3, c.p.c. posto che difese evidentemente prive di utilità in senso tecnico-processuale nella fase dell’introduzione della causa, ovvero sfornite di un sottostante interesse ad agire meritevole di tutela, determinano l’oggettiva impossibilità per la controparte e per il giudice di individuare con precisione e senza incertezze il thema decidendum.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale dichiarava la nullità dell’atto di citazione assegnando agli attori un termine per integrare le domande ai fini dell’individuazione dell’oggetto, delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto a ciascuna strettamente pertinenti, con le relative conclusioni.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
CITAZIONE: LA LACONICA INDICAZIONE DEI FATTI DI CAUSA PUÒ COMPORTARE LA NULLITÀ
L’IMPRECISA INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO È CAUSA DI NULLITÀ
Sentenza | Tribunale Venezia, dott. Enrico Schiavon | 27.01.2015 | n.503
ATTO DI CITAZIONE: NULLO SE MANCA L’INDICAZIONE DELLA DATA DELL’UDIENZA
LA MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE NELL’ATTO DI CITAZIONE COMPORTA NULLITÀ DELLA STESSA
Ordinanza | Tribunale di Torino, dott. Di Capua | 15.07.2014 |
CITAZIONE NOTIFICA MANCANZA DATA UDIENZA NULLITÀ INSANABILE FONDAMENTO
SE MANCA LA DATA DI COMPARIZIONE NELLA COPIA DELL’ATTO DI CITAZIONE NON È POSSIBILE SANARE IL VIZIO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Prima | 08.09.2014 | n.18868
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