La previsione di un tasso minimo predeterminato non viola le norme sulla trasparenza bancaria e i relativi obblighi informativi, ove la condizione floor sia stata inserita in atto pubblico ed il cliente ne sia conoscenza avendo accettato la specifica pattuizione con la sottoscrizione del contratto.
Occorre distinguere il tasso minimo (denominato anche “floor”) dal contratto derivato cd. “interest floor” inserito nel mutuo che costituisce uno strumento finanziario derivato con il quale si instaura un rapporto sinallagmatico tra i contraenti che consente a chi lo acquista, a fronte di un premio da versare, di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o di un prezzo, ricevendo la differenza che alla scadenza/alle scadenze contrattuali si manifesta tra l’indice/prezzo di riferimento ed il limite fissato.
L’assenza di sinallagmaticità, pertanto, esclude la sussistenza di un contratto derivato cd. interest floor.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco, con la sentenza n.142 del 04.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due clienti MUTUATARI convenivano in giudizio la BANCA con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile deducendo l’inserimento di un contratto derivato cd. “interest floor” di cui eccepivano la nullità.
Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che la deduzione dei MUTUATARI era erronea, in quanto avevano confuso la previsione di un tasso minimo garantito a favore della BANCA, la cd. “Clausola floor”, con l’opzione floor che costituisce uno strumento finanziario derivato che consente a chi lo acquista, a fronte di un premio da versare, di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o di un prezzo, ricevendo la differenza che alla scadenza o alle scadenze contrattuali si manifesta tra l’indice di riferimento ed il limite fissato.
Nel contratto di mutuo dedotto in giudizio, la BANCA risultava acquirente di un’opzione, senza corrispettivo e con rendimento certo, avendo predeterminato un tasso minimo in suo favore.
Nel merito, l’elemento di discrimine tra lo strumento finanziario derivato e la clausola floor va individuato nel pagamento del premio che instaura un rapporto sinallagmatico.
Nel contratto di mutuo in esame, la BANCA non pagava un premio a fronte dell’acquisto di un’opzione, pertanto mancando il sinallagma, il Giudice ha escluso la presenza di un contratto derivato cd. interest floor.
Il Giudice ha infine affermato la perfetta liceità della clausola floor inserita in contratto in quanto predetta opzione era stata inserita in atto pubblico di cui il cliente era a conoscenza avendo sottoscritto la specifica pattuizione, non ravvisando quindi alcun deficit di trasparenza o informazione.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha concluso rigettando integralmente la domanda dei mutuatari, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO FONDIARIO: VALIDE LE CLAUSOLE FLOOR
INSINDACABILI DAL GIUDICE OVE PATTUITE IN MODO CHIARO
Sentenza | Tribunale di Lanciano Giudice Dott. Giovanni Nappi | 17.10.2017| n. 402 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-valide-ed-efficaci-le-clausole-floor
CONTRATTO DI MUTUO: NESSUNA VIOLAZIONE IN CASO DI CLAUSOLA FLOOR
L’OGGETTO DEL CONTRATTO È LECITO, POSSIBILE E DETERMINATO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
MUTUO: L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA “CLAUSOLA FLOOR” NON COMPORTA VIOLAZIONE DELL’ART. 1346 C.C.
L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016 |
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