L’inserimento all’interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell’art. 1346 c.c., rimanendo l’oggetto del contratto possibile, lecito e determinato.
La presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell’intermediario finanziario; né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell’inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell’istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all’effettivo grado di rischio assunto, e sull’equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 564 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON CLAUSOLA FLOOR: NON CONFIGURA UN DERIVATO FINANZIARIO IMPLICITO
Occorre che la pattuizione di un rendimento minimo sia chiara e trasparente
Sentenza | Tribunale di Modena Giudice Giuseppe Pagliani | 19.09.2018 | n.1552
L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016
MUTUO: LA CLAUSOLA FLOOR NON È UNO STRUMENTO DERIVATO IMPLICITO
LECITA SE CONTRATTUALIZZATA IN MODO DETERMINATO, CHIARO E TRASPARENTE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi | 20.03.2018 | n.219
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