In merito all’inserimento di una “clausola floor” all’interno del contratto di mutuo, la stessa costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse inserita in un contratto di mutuo la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è, dunque, finalizzata a proteggere l’intermediario da una discesa dei tassi e garantire alla banca una remuneratività ritenuta “minima” al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 949 del 16 settembre 2021.
Nel caso in esame, è accaduto che una mutuataria agiva in danno della Banca mutuante, contestando, tra l’altro, l’indeterminatezza della clausola floor inserita nel contratto, con conseguente violazione dell’art. 1346 c.c.
Il Giudice, intervenuto nel merito, ha chiarito che l’inserimento all’interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell’art. 1346 c.c., rimanendo l’oggetto del contratto possibile, lecito e determinato.
La presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell’intermediario finanziario; né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell’inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell’istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all’effettivo grado di rischio assunto, e sull’equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato le pretese attoree con condanna al pagamento della metà delle spese di limite e con compensazione della restante parte.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLAUSOLA FLOOR: NON DETERMINA UN MUTAMENTO DELL’OGGETTO CONTRATTUALE
NON VI È UN’AUTOMATICA CONVERSIONE IN UNO STRUMENTO FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 19.05.2021 | n.564
MUTUO CON CLAUSOLA FLOOR: È VALIDO SE È STATA LIBERAMENTE E CONSAPEVOLMENTE ACCETTATA DALLE PARTI
NON VI È ALCUNA NORMA CHE VIETA ALLE PARTI DI STABILIRE UN TASSO VARIABILE CON UNA SOGLIA MINIMA
Sentenza | Tribunale di Pesaro, Giudice Manuela Mari | 07.08.2018 | n.873
MUTUO: LA CLAUSOLA FLOOR NON È UNO STRUMENTO DERIVATO IMPLICITO
LECITA SE CONTRATTUALIZZATA IN MODO DETERMINATO, CHIARO E TRASPARENTE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi | 20.03.2018 | n.219
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno